Corte costituzionale

Ordinanza n. 530/2000

Altra decisione · depositata il 22/11/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del

29 luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dal senatore Angelo Giorgianni, promosso dalla sezione disciplinare

del Consiglio superiore della magistratura, con ricorso depositato il

25 maggio 2000 ed iscritto al n. 157 del registro ammissibilità

conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con "ordinanza-ricorso" del 20 maggio 2000,

depositata nella Cancelleria della Corte il 25 maggio 2000, la

sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha

proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della

Repubblica in relazione alla deliberazione dell'Assemblea del

29 luglio 1999, con la quale si è ritenuto che concernono opinioni

espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni, e ricadono pertanto nell'ambito della insindacabilità di

cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, determinati fatti

oggetto di giudizio disciplinare davanti alla predetta sezione nei

confronti del dott. Angelo Giorgianni, magistrato fuori ruolo in

aspettativa per mandato parlamentare perché senatore della

Repubblica;

che la ricorrente premette di essere legittimata a sollevare

conflitto in quanto organo giurisdizionale, in posizione di

indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'esercizio

delle funzioni ad esso attribuite; e lamenta la lesione della propria

sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita a norma

dell'art. 105 della Costituzione, in conseguenza di un esercizio

illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere

spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare

l'insindacabilità di alcune delle attività da lui poste in essere;

che, secondo la ricorrente, tra le attività contestate al

magistrato, già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Messina, e che il Senato ha dichiarato concernere

opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare -

attività consistenti rispettivamente nell'avere omesso di informare

sullo stato delle indagini i colleghi che lo avrebbero sostituito,

dopo l'elezione a senatore, nella conduzione di un procedimento,

nell'aver disposto la cancellazione dal computer di dati relativi a

detto processo, nell'aver frequentato con continuità un personaggio

di dubbia fama per i suoi precedenti penali e giudiziari, e nell'aver

reso dichiarazioni alla commissione parlamentare antimafia in sede di

inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con detto personaggio -

solo l'ultima sarebbe caratterizzata da nesso funzionale con

l'esercizio del mandato di parlamentare, mentre tale nesso non

sussisterebbe per gli altri fatti: onde la sezione chiede alla Corte

di dichiarare che non spetta al Senato ritenere tali fatti ricadenti

nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione,

annullando in parte qua la relativa deliberazione parlamentare.

Considerato che in questa sede la Corte è chiamata, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a delibare, senza contraddittorio, se esista "la materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

che la sezione disciplinare del Consiglio superiore della

magistratura, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai

magistrati, esercita, in posizione di indipendenza, una attribuzione

costituzionalmente spettante al medesimo Consiglio ai sensi

dell'art. 105 della Costituzione, nell'ambito di un procedimento cui

la legge ha conferito caratteri giurisdizionali (cfr. sentenze n. 289

del 1992; n. 71 del 1995 e n. 497 del 2000), essendo le relative

pronunce soggette solo ad impugnazione davanti alle Sezioni unite

della Corte di cassazione (art. 17, terzo comma, della legge 24 marzo

1958, n. 195);

che il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte

del conflitto, essendo competente a dichiarare in via definitiva la

volontà del potere che rappresenta;

che, sotto il profilo oggettivo, la ricorrente lamenta la

menomazione di una propria sfera di attribuzione, garantita da norme

costituzionali, ad opera di una delibera parlamentare, denunciata

come illegittima, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione;

che possono ritenersi dunque, in questa sede di prima

delibazione, sussistenti i requisiti di un conflitto di attribuzioni

fra poteri dello Stato, riservata ogni pronuncia definitiva, anche in

ordine alla ammissibilità del ricorso, con particolare riguardo ai

profili per la prima volta all'attenzione di questa Corte, e che è

opportuno le parti possano fare oggetto di considerazione in

contraddittorio concernenti la configurabilità della sezione

ricorrente, ai fini del conflitto e della relativa legittimazione a

proporlo, come organo assimilabile a quelli giurisdizionali, per la

difesa di attribuzioni costituzionalmente spettanti agli organi della

giurisdizione, ovvero come articolazione funzionalmente autonoma

dell'organo Consiglio superiore della magistratura, titolare della

attribuzione costituzionale relativa all'adozione dei provvedimenti

disciplinari nei confronti dei magistrati (art. 105 della

Costituzione), ovvero ancora come portatrice di entrambe queste

posizioni; nonché la spettanza della legittimazione processuale a

proporre il ricorso alla sezione disciplinare in quanto tale o al

Consiglio superiore della magistratura nel suo plenum;

che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e

le norme costituzionali che regolano la materia (art. 26, primo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto

dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

nei confronti del Senato della Repubblica, con l'atto indicato in

epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla ricorrente sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del

suo Presidente, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sub a)

per esser successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta

notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato

dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:530 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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