Corte costituzionale

Ordinanza n. 528/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1989 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) e del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Padova nel procedimento

iniziato da Bertin Anita in Fiocco contro l'Amministrazione delle

finanze dello Stato, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bertin

Fiocco Anita ed avente ad oggetto l'accertamento di reddito

effettuato dall'Ufficio imposte dirette di Este, la Commissione

tributaria di primo grado di Padova con ordinanza del 20 aprile 1989

(reg. ord. n. 403 del 1989) sollevava, in riferimento all'art. 76

Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R.

29 settembre 1973 n. 597 nonché dell'intero d.P.R. 29 settembre 1973

n. 600;

che, quanto all'art. 76 d.P.R. n. 597 del 1973, la Commissione

riteneva che la presunzione assoluta dell'intento speculativo

dell'acquisto e vendita di immobili entro il quinquennio contrastasse

con la delega legislativa contenuta nell'art. 2, punto 5, l. 9

ottobre 1971 n. 825, il quale richiedeva l'effettiva e reale

finalità speculativa dell'operazione;

che parimenti contrastante con la detta legge di delega sarebbe

stato il d.P.R. n. 600 del 1973, impugnato dalla Commissione con la

seguente incerta ed assiomatica affermazione: "le sanzioni

amministrative vanno molto al di la della confisca e sono

patrimonialmente ablative e creano senza dubbio diseguaglianza di

trattamento riguardo la personalità dell'autore e le sue condizioni

economico-reddituali-patrimoniali";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o infondatezza

della questione;

Considerato che la questione avente ad oggetto l'art. 76 d.P.R. n.

597 del 1973 è manifestamente infondata poiché come questa Corte ha

già osservato (cfr. ord. n. 298 del 1988) - il potere conferito al

legislatore delegato dalla l. n. 825 del 1971 comprende la

possibilità di regolare l'intera materia delle imposte sul reddito

con criteri discrezionali (v. ordd. n. 321 e 334 del 1987): peraltro

il ritenuto fine speculativo delle operazioni de quibus corrisponde

non irragionevolmente alla realtà socio-economica, secondo

l'ordinaria finalità degli atti presi in considerazione (acquisto

per rivendere, lottizzazione, ecc.) sicché la qualificazione stessa

non valica i limiti della discrezionalità e perciò non merita

affatto censura;

che non può trovare accoglimento la questione avente ad oggetto

il d.P.R. n. 600 del 1973 poiché nessuna delle numerose disposizioni

ivi contenute appare viziata da incostituzionalità; e del resto

nessun argomento fornisce in proposito la Commissione rimettente,

sicché deve escludersi la fondatezza della censura proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e del

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevate in riferimento all'art. 76

Cost. della Commissione tributaria di primo grado di Padova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:528 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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