Corte costituzionale

Ordinanza n. 528/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via

provvisoria delle farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2

aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34), promosso con ricorso

del Presidente della Giunta regionale della Liguria, notificato il 28

gennaio 1985, depositato in cancelleria il 14 febbraio successivo ed

iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che la Regione Liguria ha sollevato, con il ricorso di

cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale, per

violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché degli artt. 124, 125

e 126 Cost., avverso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892

(Norme concernenti la gestione in via provvisoria delle farmacie

rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28

febbraio 1981, n. 34), in quanto quest'ultimo articolo, nel caso che

la Regione non provveda, nel termine di cui all'art. 3 della legge n.

475 del 1968, a bandire i concorsi per l'assegnazione delle sedi

farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, attribuisce al

Commissario del Governo il potere di nominare nei trenta giorni

successivi un Commissario straordinario incaricato della indizione

del bando di concorso e dell'espletamento dello stesso sino alla

assegnazione delle sedi farmaceutiche ai relativi vincitori;

che, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata

sarebbe illegittima in quanto, in materia di competenza regionale,

prevede forme di controllo diverse da quelle espressamente e

tassativamente previste dagli artt. 125 e 126 Cost., senza, peraltro,

che vengano assicurate alle Regioni le garanzie procedimentali di cui

all'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso.

Considerato che il ricorso, notificato il 28 gennaio 1985, è

stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 14 febbraio

1985, e cioè oltre il termine di dieci giorni previsto dagli artt.

32, ultimo comma, e 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata con il predetto ricorso, ancorché avente ad oggetto una

disposizione già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 177 del

1988, sol per ciò, secondo il consolidato orientamento di questa

Corte (v. sentt. nn. 191 del 1980 e 72 del 1981; ordd. nn. 278 del

1986, 101 e 100 del 1985) deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, 25 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1984,

n. 892, sollevata dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt.

117 e 118 Cost., e agli artt. 124, 125 e 126 Cost., con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:528 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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