Corte costituzionale

Ordinanza n. 526/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato

il 28 gennaio 1983, depositato in Cancelleria il 12 febbraio

successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1983 per

conflitto di attribuzione sorto a seguito di un provvedimento del

Ministero della Marina mercantile non comunicato alla Regione, e di

data non conosciuta, concernente l'aumento delle tariffe per i

servizi marittimi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla

Società Tirrenia a decorrere dal 4 dicembre 1982.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri ed altro;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28

gennaio 1983 ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti

dello Stato per l'accertamento dell'invasione dalla competenza ad

essa garantita dall'art. 53 dello Statuto ad opera di "un

provvedimento del Ministro della Marina mercantile non comunicato

alla Regione, e di data non conosciuta, concernente l'aumento delle

tariffe per i servizi di collegamento con la Sardegna gestiti dalla

Società Tirrenia, a decorrere dal 4 dicembre 1982", provvedimento in

contrasto con la norma statutaria e con la norma di attuazione

contenuta nell'art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348;

che, in subordine, ha chiesto sia dichiarata, in via

incidentale, la illegittimità costituzionale dell'art. 67 del d.P.R.

n. 348 del 1979, in riferimento all'art. 53 dello Statuto speciale;

che la regione lamenta di non essere stata posta in grado di

esprimere, sulla variazione di tali tariffe, il parere previsto

dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, per non aver potuto

partecipare alla istruttoria sulla domanda avanzata in proposito

dalla società concessionaria e per non aver ricevuto, pur avendola

richiesta, documentazione in ordine agli elementi ed ai dati di

calcolo acquisiti durante la fase istruttoria;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per il rigetto del ricorso.

Considerato che il provvedimento impugnato non è indicato nei

suoi termini e quindi non è adeguamente individuato, il che

costituisce causa di inammissibilità del ricorso;

che, peraltro, il denunciato turbamento della competenza

regionale a esprimere parere in tema di tariffe si sarebbe in ogni

caso già verificato con la nota a mezzo telex del 17 novembre 1982,

con la quale il Ministro rifiutava all'Assessore ai trasporti della

Regione Sardegna l'invio di ulteriore documentazione, che l'Assessore

aveva richiesto al fine di esprimere, causa cognita, il parere, e che

il ricorso è stato proposto oltre il sessantesimo giorno dalla data

anzidetta, sicché appare inammissibile anche sotto questo profilo;

che pertanto il ricorso è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 41 e 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27,

quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di

attribuzioni di cui in epigrafe proposto dalla Regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:526 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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