Corte costituzionale

Ordinanza n. 525/1988

Altra decisione · depositata il 05/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 17legge 455/1946
  • art. 1legge 455/1946
  • art. 4d.P.R. 1113/1953

citata

  • art. 85legge 87/1957
  • art. 26legge 87/1957

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia, notificato

il 2 maggio 1980, depositato in cancelleria l'8 maggio successivo ed

iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1980, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti

in data 23 gennaio 1980, n. 3122, avente per oggetto: "Autolinea

ordinaria interregionale Reggio Calabria-Villa San Giovanni-Messina".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Sicilia, con ricorso notificato il 2

maggio 1980, ha sollevato conflitto di attribuzioni, nei confronti

dello Stato, avverso il decreto del Ministro dei trasporti in data 23

gennaio 1980, recante la concessione dell'autolinea ordinaria

interregionale Reggio Calabria (aeroporto)-Villa S. Giovanni-Messina,

contestando la natura "interregionale" dell'autolinea e prospettando,

quindi, la violazione delle competenze regionali in materia di

"comunicazioni e trasporti" di interesse regionale garantite dagli

artt. 17, lett. a), e 20 dello Statuto speciale per la Regione

siciliana, approvato con r.d.-l. 15 maggio 1946, n. 455, e dagli

artt. 1 e 4 del d.P.R. 24 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione

dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e

trasporti;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la

fondatezza del ricorso.

Considerato che la presenza del tratto di mare tra la Calabria e

la Sicilia non vale ad escludere il carattere unitario

dell'autolinea, destinata a consentire ai viaggiatori provenienti

dall'aeroporto di Reggio Calabria di giungere a Messina, avvalendosi

del trasporto via mare dell'autobus, senza effettuare scomodi

trasbordi, e costituente, quindi, linea "interregionale", sia perché

il suo percorso interessa il territorio di due regioni, sia, e

soprattutto, perché funzionalmente collegata a comunicazioni di

rilievo nazionale per via aerea;

che, pertanto, sussistendo la competenza della Regione siciliana

solo in relazione alle concessioni di servizi di trasporto che si

svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione (art. 4, primo

comma, d.P.R. n. 1113/1953), dalla suindicata unitarietà ed

interregionalità dell'autolinea in questione discende il

disconoscimento di tale competenza;

che, d'altra parte, il richiamo all'art. 84 del d.P.R. n.

616/1977 è inconferente, poiché la competenza sarebbe eventualmente

della Regione Calabria, nel cui territorio si svolge la parte

prevalente del percorso, e comunque infondato, rientrando l'autolinea

in oggetto, per il già ricordato collegamento con l'aeroporto di

Reggio Calabria, tra le linee di comunicazione di rilievo

interregionale, la cui concessione è riservata allo Stato dall'art.

85 del d.P.R. n. 616/1977:

che, pertanto, il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di

fondamento.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1957, n. 87 e 27 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

come modificato e integrato dalla delibera di questa Corte primo

ottobre 1987.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta manifestamente allo Stato assentire la

concessione dell'autolinea ordinaria interregionale Reggio Calabria

(aeroporto)-Villa S.Giovanni-Messina con decreto del Ministro dei

trasporti del 23 gennaio 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:525 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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