Corte costituzionale

Ordinanza n. 524/1995

Altra decisione · depositata il 28/12/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Marche notificato l'8

maggio 1995, depositato in Cancelleria il 20 successivo, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti della

Commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione

Marche nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148 del 9 marzo

1995, con i quali sono state rispettivamente annullate le delibere

del Consiglio regionale nn. 241, 242, 243 e 244 del 14 febbraio 1995,

ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1995;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Valerio Onida per la Regione Marche;

Ritenuto che con ricorso notificato l'8 maggio 1995 e depositato il

20 successivo, la Regione Marche ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri

in relazione ai provvedimenti 9 marzo 1995, nn. 44/950140, 45/950141,

46/950147 e 47/950148, adottati dalla Commissione di controllo sugli

atti amministrativi della Regione Marche, con i quali sono state

rispettivamente annullate le delibere del Consiglio regionale del 14

febbraio 1995, nn. 241, 242, 243 e 244;

che, ad avviso della Regione, i provvedimenti di annullamento

impugnati si fondano su un'indebita attività di sindacato, da parte

della Commissione di controllo, sulla legge della Regione Marche 2

gennaio 1995, n. 2 (Assestamento del bilancio 1994), la quale viene

di fatto disapplicata dalla Commissione medesima, perché ritenuta in

contrasto con i principi posti da leggi statali in tema di

contabilità delle Regioni e di annualità del bilancio, in

violazione degli artt. 117, 118, 119, 125 e 127 della Costituzione;

che nelle more del giudizio, con atto depositato in data 8

settembre 1995, la Regione Marche ha proposto formale rinuncia al

predetto ricorso, osservando che la Commissione di controllo in data

11 maggio 1995 ha ritenuto di considerare superati i rilievi

formulati nelle delibere impugnate;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito

nel giudizio;

Considerato che, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del

processo, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio per

conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Marche con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari