Corte costituzionale

Ordinanza n. 524/1990

Altra decisione · depositata il 15/11/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella

sentenza n. 38 del 1° marzo 1972;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Pozzi Mita

avverso provvedimento del Direttore Generale delle pensioni di

guerra, recante liquidazione provvisoria di trattamento

pensionistico, la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 21 giugno

1990, osservava che la provvisorietà del provvedimento avrebbe

dovuto comportare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art.

64 prima parte del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, il quale dispone che

"Il ricorso non è ammesso contro la liquidazione provvisoria della

pensione, né contro la liquidazione dell'indennità per chi abbia

fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui

al precedente articolo";

che la Corte dei conti rilevava che la detta disposizione

risulta dichiarata incostituzionale in toto nel dispositivo della

sentenza n. 38 del 1972 della Corte costituzionale, laddove la

questione allora sottoposta al giudizio di costituzionalità

riguardava la seconda parte dell'art. 64, concernente l'ipotesi di

inammissibilità del ricorso giurisdizionale per avvenuta riscossione

dell'indennità prima del relativo termine, e non anche la diversa

ipotesi (che veniva appunto in applicazione davanti ad essa Corte dei

conti) di inammissibilità derivante dalla natura provvisoria del

provvedimento di liquidazione della pensione;

che la Corte dei conti, tanto premesso, non ritenendosi

legittimata ad interpretare la sentenza n. 38 del 1972 in senso

restrittivo, sospeso il giudizio, disponeva la trasmissione della

propria ordinanza (esclusa ogni altra formalità) alla Corte

costituzionale, per l'eventuale attivazione del procedimento di

correzione della sentenza n. 38 del 1972;

che, pervenuta a questa Corte la suindicata ordinanza, veniva

fissata la trattazione in Camera di consiglio, senza previo avviso

delle parti, non essendovi stata costituzione di parti nel giudizio

innanzi a questa Corte definito con la sentenza n. 38 del 1972,

oggetto della sollecitata correzione;

Considerato che spetta a questa Corte provvedere anche d'ufficio

alla correzione delle omissioni e degli errori materiali della sue

pronunce, comunque ne venga a conoscenza, e quindi anche a seguito di

mera segnalazione o denuncia, quale deve ritenersi, per la forma e

per il contenuto, l'ordinanza della Corte dei conti;

che, tenuto conto sia del tenore della disposizione racchiusa

nell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, che del principio generale di inimpugnabilità delle

decisioni della Corte di cui all'art. 137, terzo comma, della

Costituzione, va adottata una lettura rigorosa della prima delle due

disposizioni, nel senso di ritenerne oggetto le sole inesattezze e

omissioni all'evidenza del tutto estranee al procedimento

logico-volitivo seguito nella decisione della Corte;

che nel caso viene prospettata una erronea estensione, nel

dispositivo, del thema decidendum, desumibile dal confronto e,

attraverso questo, dalla rilevazione della mancata corrispondenza fra

dispositivo (riferito all'art. 64 del r.d. n. 1214 del 1934 nella sua

interezza) e motivazione (che si assume riferita, per quanto concerne

l'individuazione del thema decidendum, alla sola previsione della

norma concernente la riscossione dell'indennità);

che l'ipotesi segnalata non rientra nella nozione dell'errore,

come sopra assunta, perché, lungi dal concretare una inesattezza

ictu oculi estranea al procedimento logico-volitivo seguito nella

decisione, si sostanzia della ricostruzione di tale procedimento,

vale a dire della interpretazione della sentenza per quanto concerne

l'individuazione da essa operata del thema decidendum,

interpretazioneper un verso non consentita a questa Corte

relativamente alle proprie sentenze al fine di operare una revisione

di esse, e per altro verso tale da metter capo, semmai, a un vizio

diverso (dall'errore materiale), riconducibile alla figura

dell'ultra-petizione, sempre che la estensione del thema decidendum

non sia, a sua volta, inconsapevole e involontaria;

che proprio a tale ultimo proposito non è utile precedente

l'ordinanza n. 163 del 1973, con la quale la Corte nell'esplicita

limitazione contenuta nel primo considerato in diritto - limitazione

qui mancante - del thema decidendum a una parte soltanto della norma

allora impugnata ravvisò il segno evidente che l'estensione del

thema decidendum operata nel dispositivo era inconsapevole e

involontaria;

che, pertanto, non va disposta la correzione della sentenza n.

38 del 1972, come prospettata con la segnalazione della Corte dei

conti, per difetto dei presupposti di cui all'art. 21 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non doversi disporre la correzione della sentenza n. 38

dell'anno 1972 come prospettata con la segnalazione indicata in

motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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