Corte costituzionale

Ordinanza n. 521/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e

dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339

(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria

invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro

familiari), promossi con tre ordinanze emesse il 24 novembre 1988 dal

Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 310, 311 e 312

del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di tre giudizi aventi ad oggetto

l'integrazione al minimo di pensioni erogate, rispettivamente dalla

Gestione speciale per i coltivatori diretti mezzadri e coloni e dalla

Gestione speciale per gli artigiani, il Pretore di Perugia, con tre

ordinanze emesse in data 24 novembre 1988 (pervenute a questa Corte

il 6 giugno 1989) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo

della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale per

i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione

diretta a carico della medesima Gestione (R.O. n. 310 e n. 311);

b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339,

nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della

pensione di riversibilità a carico della Gestione artigiani per i

titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione (R.O.

n. 312);

che nelle ordinanze di rimessione si rileva come le fattispecie

esulino dall'ambito considerato nella sentenza n. 184 del 1988, alla

cui motivazione viene fatto integrale richiamo;

Considerato che le questioni, per identità ed analogia

dell'oggetto, possono essere esaminate congiuntamente;

che in tutte le ordinanze il giudice a quo ha omesso

qualsivoglia indicazione circa le norme costituzionali che si

assumono violate;

che anche la delibazione in ordine alla non manifesta

infondatezza appare svolta per relationem attraverso l'apodittico

richiamo alla sentenza n. 184 del 1988;

che quindi le questioni sono manifestamente inammissibili, tanto

più che entrambe sono già state risolte da questa Corte con le

declaratorie d'illegittimità costituzionale in parte qua contenute,

rispettivamente, nelle sentenze n. 1144 del 1988 e n. 81 del 1989;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata dal Pretore di Perugia

con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari), sollevata dal Pretore di Perugia

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:521 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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