Corte costituzionale

Ordinanza n. 515/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale

sui redditi), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., promosso con

ordinanza emessa il 22 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Milano, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1987

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22

dell'anno 1987, prima serie speciale;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Unidal e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 1985 la Commissione

tributaria di primo grado di Milano sollevava, in riferimento agli

artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina

dell'imposta locale sui redditi) nella parte in cui esclude la

deducibilità, ai fini del calcolo dell'Ilor, delle perdite derivanti

dagli esercizi precedenti che abbiano inciso sul reddito netto,

riducendolo;

che, secondo la Commissione, la norma impugnata contrastava con

i principi enunciati, in materia di Ilor, dalla legge di delega 9

ottobre 1971 n. 825;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si costituiva la s.p.a.

Unidal in liquidazione, instando per la declaratoria

dell'illegittimità costituzionale della norma denunciata, e spiegava

intervento l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo dichiararsi la non

fondatezza della questione;

che le istanze della parte e dell'interveniente venivano

ulteriormente illustrate in memorie presentate in prossimità della

camera di consiglio;

Considerato che la questione è stata già dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 54 del 1988, in

cui si è osservato come l'art. 4, punto 2, della citata legge di

delega n. 825 del 1971, prevedendo "l'applicazione della imposta

(Ilor) al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'Irpeg",

non impone affatto di tener conto delle perdite derivate dagli

esercizi precedenti;

che, pertanto, il legislatore delegato, usando della propria

discrezionalità (v. sent. n. 156 e ord. n. 321 del 1987), non ha

violato in alcun modo le norme costituzionali richiamate dalla

Commissione rimettente;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599

sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:515 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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