Corte costituzionale

Ordinanza n. 515/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto

comma, del d.l. 7 novembre 1981, n. 632, ("Misure urgenti per

l'assistenza sanitaria al personale navigante"), convertito con

modificazioni nella legge 22 dicembre 1981, n. 767 ("Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632,

recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale

navigante"), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Cassa

Marittima Tirrena e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 10 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione della Cassa Marittima Tirrena,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel giudizio promosso dalla Cassa Marittima Tirrena

per gli infortuni sul lavoro e le malattie contro il Ministero della

sanità per il rilascio di taluni immobili di proprietà della Cassa

medesima, nonché per la corresponsione di un corrispettivo per l'uso

di detti immobili, il Tribunale Civile di Genova con ordinanza emessa

il 13 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981

n. 632 ("misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale

navigante"), convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 1981,

n. 767, per contrasto con l'art. 42 Cost.;

Considerato che tale asserito contrasto viene ipotizzato dal

giudice a quo in relazione al fatto che la disposizione normativa in

esame, nel disporre che i beni immobili appartenenti alla gestione

previdenziale delle Casse marittime e destinati alle esigenze delle

soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in

uso all'assistenza sanitaria al personale navigante, avrebbe attuato

una sorta di espropriazione senza corrispettivo, e ciò sulla base di

una interpretazione della norma stessa che considera il predetto

vincolo come gratuito;

che una diversa interpretazione dell'art. 1, comma quarto, del

D.L. n. 632 del 1981, secondo cui l'assoggettamento dei beni immobili

in questione al vincolo di destinazione in uso dell'assistenza

sanitaria al personale navigante non implichi la gratuità del

rapporto conseguente, non è affatto esclusa dalla formulazione della

norma stessa che non fa alcun riferimento al carattere della

gratuità;

che, in applicazione del principio ormai pacifico secondo cui il

giudice di merito fra più interpretazioni possibili debba scegliere

quella che ritenga conforme al dettato costituzionale, la questione

proposta si concreta in una questione di interpretazione, la cui

risoluzione è rimessa al giudice di merito;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981,

n. 632 ("Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale

navigante") convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1981,

n. 767, sollevata in relazione all'art. 42 Cost. dal Tribunale civile

di Genova con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 (reg. ord. n. 10

del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:515 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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