Corte costituzionale

Ordinanza n. 514/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 6

della legge 10 maggio 1973, n. 346 (Usucapione speciale per la

piccola proprietà rurale), promosso con ordinanza emessa il 27

giugno 1987 dal Pretore di Castiglione del Lago, iscritta al n. 410

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza

emessa il 27 giugno 1987, nel procedimento civile vertente tra

Sbaraglia Pasquale e Massarini Nello, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42,

comma secondo, Cost., degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1973

(rectius: 1976), n. 346 (Usucapione speciale per la piccola

proprietà rurale), nella parte in cui, nell'istituire una nuova

ipotesi di usucapione abbreviata, non prevedono una disposizione

transitoria che ne stabilisca i termini di decorrenza operativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile;

Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione

sulla rilevanza della questione, poiché non contiene cenno alcuno

alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, e che pertanto, per

costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1976, n.

346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma secondo,

Cost., dal Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza emessa il

27 giugno 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:514 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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