Corte costituzionale

Ordinanza n. 51/1969

Altra decisione · depositata il 26/03/1969 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

13 marzo 1958, n. 296, recante "Costituzione del Ministero della

sanità", prorogata con legge 10 ottobre 1960, n. 1236, e dell'art. 1

del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 249, recante "Disposizioni relative

agli enti operanti nel settore sanitario", proposto con ordinanza

emessa il 26 maggio 1967 dal Consiglio di Stato - sezione quinta - sul

ricorso del Comune di Grosseto contro il Prefetto di Grosseto, iscritta

al n. 265 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con ricorso al Consiglio di Stato del 17 agosto-13

settembre 1961 il Comune di Grosseto ha impugnato il decreto di quel

Prefetto in data 18 giugno 1961, col quale, a norma dell'art. 1 del

decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n.249, venivano nominati i

membri del Comitato amministrativo del locale consorzio

antitubercolare, tra cui tre rappresentanti degli enti consorziati,

scelti dal prefetto in persona dei sindaci di tre dei Comuni

partecipanti al consorzio, non però compreso tra questi il Comune di

Grosseto;

che il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 26 maggio 1966,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della

legge 13 marzo 1958, n. 296, contenente delega al Governo per la

modifica o la soppressione di uffici ed enti pubblici operanti nel

campo della sanità, e del citato art. 1 del decreto presidenziale 11

febbraio 1961, n. 249, emanato in attuazione della suddetta delega, per

assunto contrasto con gli artt. 5, 76 e 128 della Costituzione;

che, come risulta dalla documentazione esibita in questa sede

dall'Avvocatura dello Stato, la Giunta comunale di Grosseto aveva

deliberato, fin dal 5 maggio 1967, salvo ratifica del Consiglio

comunale, a norma di legge, la rinuncia al ricorso de quo, dovuta al

fatto che, a seguito delle dimissioni dal Comitato amministrativo del

menzionato consorzio rassegnate dal sindaco di uno dei detti Comuni, il

prefetto aveva nominato in sostituzione il sindaco di Grosseto;

che non risulta essere stata la detta deliberazione acquisita agli

atti del procedimento avanti al Consiglio di Stato prima della

emissione della ordinanza di rinvio e tenuta presente in sede di

formulazione del giudizio sulla rilevanza delle questioni solevate;

che pertanto è il caso di rinviare gli atti al giudice a quo

perché riesamini la rilevanza stessa alla luce della suddetta

deliberazione di rinuncia:

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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