Corte costituzionale

Ordinanza n. 509/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/12/1993 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla

riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente), promossi con ricorsi

delle Regioni Veneto, Piemonte e Lombardia, notificati il 3 ed il 4

settembre 1993, depositati in cancelleria il 10 e 11 successivi ed

iscritti ai nn. 48, 49 e 55 del registro ricorsi 1993;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4

settembre 1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla

riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente), deducendo la violazione

degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;

che la Regione Piemonte, con ricorso notificato il 3 settembre

1993 e depositato il successivo 10 settembre 1993, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo

decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, deducendo la violazione degli

artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione; che la Regione

Lombardia, con ricorso notificato il 4 settembre 1993 e depositato il

successivo 11 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993,

deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione;

che, in particolare, le disposizioni impugnate disciplinano i

controlli ambientali affidando alle province le funzioni di

autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene e

dell'ambiente, già spettanti alle unità sanitarie locali;

che tutte le ricorrenti ritengono che le disposizioni impugnate

siano variamente lesive delle competenze amministrative e legislative

regionali, specie alla luce dell'art. 3 della legge n. 142 del 1990,

che affida alle Regioni il compito di dislocare a livello regionale,

provinciale e comunale le diverse funzioni collegate alle materie

previste dall'art. 117 della Costituzione, tenendo conto della

dimensione degli interessi in giuoco e in rapporto alle

caratteristiche della popolazione e del territorio;

che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione

Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso

in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate nei confronti del decreto-legge n. 274 del 1993, che non è

stato convertito in legge dalle Camere nel termine previsto dall'art.

77 della Costituzione, siano estese alle corrispondenti disposizioni

contenute nel decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 395, con il quale è

stato reiterato il decreto-legge non convertito;

che nei tre giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri chiedendo che i ricorsi siano dichiarati infondati;

Considerato che i giudizi investono le medesime disposizioni

normative ed è perciò opportuno che siano riuniti e decisi con

unica ordinanza;

che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274 non è stato

convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di

legittimità costituzionale delle Regioni Veneto, Piemonte e

Lombardia devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 4 agosto

1993, n. 274 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei

controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la

protezione dell'ambiente) sollevate dalla Regione Veneto e dalla

Regione Piemonte con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione

degli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del medesimo decreto-legge 4

agosto 1993, n. 274 sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso

indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:509 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari