Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo e

secondo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 "Norme integrative e

correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente

istituzione e disciplina dell'i.v.a., in attuazione della delega

prevista dall'art. 7 della l. 10 maggio 1976, n. 249, riguardante

l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni

viaggianti"; promossi con ordinanze emesse il 15 novembre 1983 e il

30 maggio 1985 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria di primo

grado di Belluno iscritte rispettivamente al n. 384 del registro

ordinanze 1984 e ai nn. 712, 713 e 714 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno

1984 e n. 10/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'Ufficio IVA di Belluno notificava in data 27 luglio

1983 alla s.n.c. f.lli De Lorenzo avviso di irrogazione di pena

pecuniaria di lire 1.000.000, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del

d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, per non aver indicato nella bolla di

accompagnamento l'esatta quantità dei beni trasportati;

che avverso tale avviso ricorreva la soc. De Lorenzo e nel corso

del relativo giudizio la Commissione tributaria di primo grado di

Belluno sollevava, con ordinanza del 15 novembre 1983, questione di

legittimità costituzionale del citato art. 7, primo comma, d.P.R. n.

627/78, in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dei limiti

contenuti nell'art. 10, n. 11 della legge delega 9 ottobre 1971, n.

825 e in quella successiva 10 maggio 1976 n. 241;

che, in particolare, il giudice a quo ritiene la suddetta

violazione perché la norma impugnata contempla una pena - da lire

1.000.000 a lire 3.000.000 - che, da un lato, nel suo minimo edittale

sarebbe tanto alta da risultare assurdamente sperequata rispetto a

casi di scarsa portata lesiva quale quello di specie e, dall'altro,

nel suo scarto edittale apparirebbe insufficiente a punire

equilibratamente la vasta gamma dei comportamenti sanzionati;

che con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 30 maggio

1985, la Commissione tributaria di primo grado di Belluno sollevava

questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art.

7 del d.P.R. n. 627/78, in riferimento all'art. 76 Cost.;

che ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - che

prevede la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000 per la

mancanza o inesattezza nei documenti di accompagnamento di alcune

indicazioni diverse da quelle indicate nel primo comma - violerebbe

la delega contenuta nell'art. 10, n. 11 della legge n. 825 del 1971

per gli stessi motivi sopra esposti a proposito dell'ordinanza della

Commissione tributaria di Belluno del 15 novembre 1983;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

tutti i giudizi, conclude per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi, data la sostanziale identità delle

questioni, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, come questa Corte ha già affermato (cfr. sentenza n.

111/86), principi e criteri direttivi in materia di sanzioni

tributarie non sono contenuti esclusivamente nel numero 11 del

secondo comma dell'art. 10 della legge delega, ma vanno rinvenuti

anche, per quanto interessa la fattispecie, nel primo comma dello

stesso art.10, secondo cui tra le finalità da perseguire vi era

anche quella di "assicurare la prevenzione e repressione

dell'evasione";

che, nello stabilire l'entità delle pene pecuniarie (in

particolare i minimi edittali di esse), il contemperamento

dell'esigenza della loro migliore commisurazione all'entità

oggettiva e soggettiva delle violazioni con quella anzidetta di

assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione era compito

evidentemente rimesso alla discrezionalità del legislatore delegato;

che, inoltre, anche quanto alla questione dello scarto tra

minimo e massimo di pena, va rilevato che la conformità o meno

dell'entità di tale differenza (comunque prevista in misura certo

non indifferente) al criterio direttivo della migliore commisurazione

delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle

violazioni non è censurabile in questa sede, in quanto spettava al

legislatore delegato, nell'ambito della sua sfera di

discrezionalità, individuare la misura dello scarto edittale

ritenuta più idonea e nell'ambito della quale dovesse essere

graduata la concreta entità della pena da irrogare;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, del

d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, sollevate, in riferimento all'art. 76

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Belluno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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