Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1977

Altra decisione · depositata il 25/03/1977 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulle domande di sospensione dell'esecuzione del provvedimento n.

1569/E del 21 ottobre 1976 della Giunta provinciale di Bolzano e del

decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente dell'anzidetta Giunta,

in relazione ai quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha

sollevato conflitto di attribuzione con ricorsi notificati il 28

dicembre 1976 e l'8 febbraio 1977, depositati il 7 gennaio e il 15

febbraio 1977, ed iscritti ai nn. 2 e 4 del registro conflitti 1977.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1977 il Giudice

relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con i due ricorsi in epigrafe, di contenuto pressoché

identico, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato

conflitti di attribuzione con la Provincia di Bolzano in relazione:

1) alla lettera 1569/E del 21 ottobre 1976, con la quale la Giunta

provinciale di Bolzano ha invitato le imprese distributrici di energia

elettrica nel territorio della Provincia a non incassare e non versare

alla Cassa di conguaglio per il settore elettrico il contributo termico

istituito col provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP)

n. 34 del 6 luglio 1974 e successivi, per le seguenti categorie di

utenze:

a) usi di forza motrice di cui al cap. V/A/1 fino a 10 Kw. di

potenza impegnata, usi agricoli di cui al cap. V/A/5 ed uso di consorzi

di bonifica e miglioramento fondiario di cui al cap. V/A/6 del

provvedimento CIP del 29 agosto 1961, n. 941;

b) uso di piccole e medie industrie, esclusi gli autoproduttori,

quando il consumo di energia incide in percentuale rilevante sul prezzo

del prodotto finito;

c) uso di illuminazione pubblica di cui al cap. I del provvedimento

CIP del 29 agosto 1961, n. 941;

d) uso di forza motrice per l'esercizio di funivie bifuni e funivie

monofuni ad agganciamento automatico con potenza impegnata superiore a

30 Kw.;

e) usi domestici a partire dal 26 febbraio 1975 (L.P. del 21

gennaio 1975, n. 10);

2) al decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente

dell'anzidetta Giunta, avente ad oggetto "Tariffe elettriche dal 1

gennaio 1977 e sanatoria per le tariffe elettriche per il periodo

1974-76", limitatamente alla parte in cui tale decreto dispone in

materia di sovraprezzo termico (di cui al citato provvedimento CIP n.

34 del 1974 e alle successive modifiche ed integrazioni contenute nei

provvedimenti n. 31 del 22 ottobre 1976 e n. 33 del 29 ottobre

successivo) stabilendo:

a) l'obbligo per le imprese distributrici di richiedere - senza

diritto a rimborso da parte della Provincia - alla Cassa conguaglio per

il settore elettrico la restituzione degli importi da essa riscossi a

partire dall'11 luglio 1974, per la casuale "sovraprezzo termico", da

restituire in parte agli utenti che ne fanno richiesta, e da versare

per la rimanente parte in un deposito fruttifero vincolato a favore del

Fondo per l'elettrificazione montana;

b) l'obbligo a carico delle stesse imprese fornitrici di applicare,

con decorrenza 1 gennaio 1977, alle indicate categorie di utenza, la

tariffa provinciale, pari a quella CIP vigente nel restante territorio

nazionale comprensiva della voce "sovraprezzo termico", ridotta però

degli importi che sarebbero dovuti per quest'ultima voce, sino alla

misura massima del 20% della tariffa CIP complessivamente considerata,

e di versare le somme eccedenti le riduzioni indicate nel deposito

intestato al Fondo per l'elettrificazione delle zone montane;

che, nell'assunto del ricorrente, i due provvedimenti impugnati, in

quanto dispongono in tema di sovraprezzo termico, valicherebbero i

limiti delle attribuzioni spettanti alla Provincia nella diversa

materia delle tariffe di utenza giusta il disposto dell'art. 13 dello

statuto regionale, dell'art. 7 della legge provinciale 30 agosto 1972,

n. 18, modificato con l'art. 3 della successiva legge 21 gennaio 1975,

n. 10, e secondo quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 217

del 3 agosto 1976; le imprese elettriche operanti nella Provincia di

Bolzano si troverebbero di fronte all'alternativa dell'adempimento di

uno dei due obblighi (riscossione o non del sovraprezzo termico) in

palese contrasto tra di loro, imposti da provvedimenti del CIP e della

Provincia, entrambi muniti di efficacia esecutiva; e, inoltre,

l'esecuzione dei provvedimenti impugnati - nelle more del giudizio -

potrebbe rendere estremamente difficoltoso il successivo recupero del

sovraprezzo termico e pregiudicherebbe gravemente la funzionalità del

congegno creato dal cap. 6 del provvedimento CIP n. 34 del 1974 per il

rimborso dei maggiori oneri del combustibile alle imprese produttrici

di energia termoelettrica, mentre, viceversa, lo Stato garantirebbe in

modo assoluto la restituzione delle somme che, da una eventuale

sentenza di rigetto dei ricorsi, risultassero dagli utenti pagate e non

dovute;

che, in conseguenza, il ricorrente chiede l'accoglimento di

entrambi i ricorsi ed in via preliminare la sospensione dell'esecuzione

degli atti impugnati;

che la difesa della Provincia di Bolzano contesta i rilievi

formulati dal ricorrente, osservando come la competenza provinciale

abbia ad oggetto il "prezzo" richiesto al consumatore in cambio

dell'erogazione dell'energia, e come del tutto indifferente, nei

confronti di tale prezzo, appaia la scomposizione in più voci, quale

quella operata, tra "prezzo" vero e proprio, corrisposto all'impresa, e

"sovraprezzo" dovuto alla Cassa di conguaglio; e contesta altresì

l'asserito pericolo di un grave danno, adducendo per contro che il

danno potrebbe se mai derivare ove fosse concessa la richiesta

sospensione, alla quale si oppone;

che, per l'evidente connessione, le due istanze di sospensione

vanno trattate congiuntamente.

Considerato che sussistono gravi ragioni per addivenire, in attesa

della definizione del giudizio, alla sospensione della esecuzione

degl'impugnati provvedimenti.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28

delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi

indicati in epigrafe, ne

dispone la riunione ai fini della trattazione delle istanze di

sospensione in essi contenute;

ordina la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni impartite

con lettera n. 1569/E del 21 ottobre 1976 della Giunta provinciale di

Bolzano e col decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente

dell'anzidetta Giunta in materia di sovraprezzo termico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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