Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10-bislegge 441/1980

usata come parametro

citata

  • art. 3legge 441/1980
  • art. 25legge 441/1980
  • art. 28legge 441/1980
  • art. 97legge 441/1980
  • art. 101legge 441/1980
  • art. 72d.l. 264/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis, comma

secondo, della legge 8 agosto 1980, n. 441 (Disciplina transitoria

delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali)

promosso con ordinanza emessa l'1 dicembre 1981 dalla Corte dei conti -

Sez. la giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità a carico di

Falcone Roberto ed altra, iscritta al n. 467 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del

6 ottobre 1982.

Visto l'atto di costituzione di Falcone Roberto ed altra;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Con ordinanza, emessa il 1 dicembre 1981

(pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 1982), notificata il

19 marzo e comunicata il 22 aprile del 1982, pubblicata nella G. U. n.

276 del 6 ottobre 1982 e iscritta al n. 467 R.O. 1982, la Corte dei

conti - Sezione 1 giurisdizionale - , provvedendo sulla citazione con

la quale il Procuratore generale, sotto la data del 10 maggio 1980,

aveva convenuto Roberto Falcone e Claudia Capello, nelle rispettive

qualità di commissario straordinario e di direttore amministrativo

f.f. dell'Ospedale civile di Sestri Levante chiedendone la condanna al

pagamento di lire 9.621.000, oltre accessori, in relazione alla

delibera commissariale n. 6 del 16 giugno 1979, intesa, in violazione

del divieto sancito dall'art. 72 (divenuto 73 nella legge 17 agosto

1974, n. 386, di conversione) d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (Norme per

l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli

enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio

della riforma sanitaria), ad includere la indennità integrativa

speciale nello stipendio al fine della determinazione degli aumenti

periodici al personale, e sulla requisitoria (pronunciata, nel corso

della udienza pubblica del 1 dicembre 1981, nell'assenza della difesa

dei convenuti, che nella memoria depositata il 12 gennaio 1981 ebbe a

richiamare l'art. 10 bis della legge 441/1980 di conversione), con la

quale si era sollevata questione di costituzionalità dell'art. 10 bis

in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 a 104 Cost., l'ha

giudicata rilevante e non manifestamente infondata limitatamente agli

artt. 3, 25, 97, 101 a 104 Cost.;

che:

2. - Avanti la Corte si sono costituiti gli avv.ti Antonio e

Federico Sorrentino giusta delega in margine alla memoria depositata il

13 luglio 1982 nella quale hanno eccepito l'incostituzionalità

dell'art. 72 d.l. 264/1974 in riferimento all'art. 28 Cost.;

che:

3. - Nel corso dell'adunanza del 21 dicembre 1982 il giudice

Andrioli ha svolto la relazione;

considerato che:

4. - Questa Corte, con sentenza 29 luglio 1982, n.

161, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 72 d.l. 8 luglio

1974, n. 264 (divenuto 73 con la legge 386/1974 di conversione), e, con

successiva ordinanza n. 235/1982, ha dichiarato inammissibile, per

sopravvenuta irrilevanza, la questione di costituzionalità dell'art.

10 bis per essere, a seguito della menzionata sent. 161/1982, venuta

meno la contestata responsabilità degli amministratori;

che:

5. - Non diversa statuizione è da adottarsi sul presente

incidente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta

irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

bis della legge 8 agosto 1980, n. 441, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 25, 28, 97, 101 a 104 Cost., dalla Corte dei Conti - Sezione

la giurisdizionale con ordinanza 1 dicembre 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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