Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/1969

Altra decisione · depositata il 24/01/1969 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

quinto, della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente

l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di

accertamento del valore venale, promosso con ordinanza emessa il 13

gennaio 1967 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente

tra la Società F.I.A.T. e l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.

Visti gli atti di costituzione della Società F.I.A.T. e

dell'Amministrazione finanziaria;

udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1968 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la Società F.I.A.T., ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per

l'Amministrazione delle finanze.

Ritenuto che nel corso del giudizio indicato in epigrafe è stata

sollevata dall'attrice Società F.I.A.T., in riferimento all'art. 53,

comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma quinto, della legge 28 luglio 1961,

n. 828, giusta il quale, ai fini dell'accertamento del valore venale

degli appalti, nel caso di appalti di costruzione, che implichino la

incorporazione di materiali, il valore del materiale incorporato

concorre alla determinazione del valore imponibile;

che secondo la predetta Società la disposizione in esame,

sottoponendo allo stesso trattamento tributario gli appalti nei quali i

materiali sono forniti dal committente, sarebbe in evidente contrasto

con il principio della capacità contributiva;

che il tribunale di Torino ha ritenuto la questione rilevante e non

manifestamente infondata e con ordinanza in data 13 gennaio 1967 ha

sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte costituzionale;

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti tanto la

Società F.I.A.T. rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Arturo

Jemolo, Giancarlo Fré e Salvatore De Dominicis, quanto

l'Amministrazione delle finanze rappresentata e difesa dall'Avvocatura

generale dello Stato;

che nelle deduzioni costitutive depositate in cancelleria

rispettivamente il 2 e 7 marzo 1967 la F.I.A.T. ha chiesto che la norma

impugnata sia dichiarata incostituzionale e l'Amministrazione delle

finanze ha chiesto che la questione di legittimità sia dichiarata non

fondata;

che essendo però nelle more del giudizio sopravvenuta la legge 10

marzo 1968, n. 244, recante "Abrogazione dell'art. 3 della legge 28

luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di

appalto alla procedura di accertamento del valore venale", l'Avvocatura

generale dello Stato nella memoria depositata il 24 ottobre 1968 ha

chiesto il rinvio degli atti al tribunale di Torino per un nuovo

giudizio sulla rilevanza;

che a tale richiesta ha aderito in udienza la difesa della Società

F.I.A.T.

Considerato che con l'art. 1 della legge 1 marzo 1968, n. 244, è

stato abrogato l'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, contenente

la norma impugnata e che è stato altresì disposto che i procedimenti

per l'accertamento del valore venale degli appalti in corso alla data

di pubblicazione della legge si estinguono di diritto;

che occorre conseguentemente che il giudice a quo accerti se

sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale proposta con l'ordinanza 13 gennaio 1967;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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