Corte costituzionale

Ordinanza n. 495/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3

della legge 4 agosto 1984, n.464, recante "Norme per agevolare

l'acquisizione da parte del servizio geologico della Direzione

generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del Commercio e

dell'Artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura

geologica e geofisica del sottosuolo nazionale", promosso con ricorso

del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 17

settembre 1984, depositato in cancelleria il 21 settembre successivo

ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1984;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che la Regione ricorrente ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto

1984 n. 464 ("Norme per agevolare l'acquisizione da parte del

Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di

elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica del

sottosuolo nazionale") per violazione degli artt. 8, nn.1), 14), 17),

24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino

Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione;

che, ad avviso della ricorrente, la legge impugnata - che impone

a chiunque intenda eseguire studi e indagini a mezzo di scavi, pozzi,

perforazioni e rilievi geofisici per ricerche idriche o per opere di

ingegneria civile, di informarne, a pena di sanzione, quando i lavori

assumono determinate caratteristiche descritte nell'art.1 della

stessa legge, il Servizio geologico del Ministero dell'industria (ora

trasferito al Ministero dell'ambiente, ex art. 17, primo comma, della

legge 8 luglio 1986 n. 349), e che prevede altresì il potere dello

stesso Servizio di compiere sopralluoghi e richiedere documentazioni

- violerebbe sia la competenza legislativa esclusiva spettante alla

Provincia in materia di ordinamento degli uffici provinciali;

miniere, cave e torbiere; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di

interesse provinciale; opere idrauliche della terza, quarta e quinta

categoria; sia la competenza legislativa concorrente in materia di

utilizzazione delle acque pubbliche, oltre alle competenze per il

rilascio del parere sulle opere idrauliche di prima e seconda

categoria, nonché per la partecipazione all'intesa con lo Stato in

ordine alla predisposizione del piano generale per la utilizzazione

delle acque pubbliche;

che, sempre secondo la ricorrente, dal complesso delle

disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione (D.P.R.

20 gennaio 1973 n. 115; D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381; D.P.R. 31 luglio

1978 n. 1017) rientrerebbe nella competenza della Provincia la

disciplina di tutte le attività concernenti scavi, perforazioni,

indagini e rilievi geofisici ed idrogeologici svolgentesi sul suo

territorio, per cui lo Stato non potrebbe istituire in materia un

flusso informativo da cui la Provincia risulti completamente esclusa;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura dello Stato,

chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto che le informazioni

disciplinate dalla legge impugnata sarebbero finalizzate alla cura

dell'interesse generale dello Stato a pervenire ad una più completa

conoscenza della struttura geologica e fisica del sottosuolo

nazionale, anche al fine di attuare "una seria programmazione nei

settori della difesa del suolo nonché in quello del suo sfruttamento

idrogeologico e minerario";

Considerato che gli obblighi imposti dalla legge impugnata

perseguono esclusivamente la finalità di acquisire conoscenze, da

parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo

nazionale;

che, come questa Corte ha già rilevato (sent. n.201 del 1987),

le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno

strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo

Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale

(sulla legittimità dei quali, con particolare riguardo alle

competenze delle Province autonome, v. rispettivamente le sentenze

nn. 50 del 1968 e 208 del 1971, e nn. 210 e 617 del 1987);

che con le sentenze nn. 359 del 1985 e 201 del 1987 questa Corte

ha altresì ritenuto che le attività inerenti all'assunzione di

informazioni da parte dello Stato non sono per loro natura invasive

delle competenze regionali;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 4 agosto 1984 n. 464,

sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli

artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 del D.P.R. 31

agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino

Alto-Adige) ed alle relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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