Corte costituzionale

Ordinanza n. 495/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre

1978, n. 873 (Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della

rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente regionale di

sviluppo agricolo della Puglia), promosso con ordinanza emessa il 9

marzo 1987 dal Giudice conciliatore di Bari nel procedimento civile

vertente tra E.R.S.A.P. e Parisi Michele, iscritta al n. 189 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 marzo 1987 il giudice

conciliatore di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77

Cost., questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre

1978, n. 873, recante "conferimento all'Avvocatura generale dello

Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente

regionale di sviluppo agricolo della Puglia";

che il giudice a quo sostanzialmente lamenta che il d.P.R.

impugnato sia stato emanato in difetto di potere legislativo delegato

da parte del Governo, peraltro prospettandone l'illegittimità

quand'anche ad esso debba attribuirsi "natura meramente

provvedimentale";

Considerato che l'art. 134 Cost. demanda alla Corte costituzionale

il sindacato di legittimità costituzionale esclusivamente delle

leggi e degli atti aventi forza di legge;

che il d.P.R. n. 873 del 1978 - emanato ai sensi dell'art. 43,

primo comma, ultima parte, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come

successivamente modificato - è manifestamente atto privo di forza di

legge, addirittura difettando dei criteri distintivi specifici del

decreto legislativo delegato, quale il riferimento nel preambolo a

deleghe legislative al Governo ex art. 76 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873,

sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal

giudice conciliatore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe

(reg.ord. n. 189 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:495 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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