Corte costituzionale

Ordinanza n. 493/2000

Altra decisione · depositata il 14/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 27 gennaio 2000 del Senato della

Repubblica relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

senatore Roberto Centaro nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,

promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma

sez. 16ª g.i.p. con ricorso depositato il 12 luglio 2000 ed iscritto

al n. 163 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ricorso datato 2 giugno 2000 e depositato nella

cancelleria della Corte il 12 luglio 2000, il giudice dell'udienza

preliminare del tribunale di Roma, investito di un procedimento

penale con l'imputazione di diffamazione a carico del senatore

Roberto Centaro, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione

alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del

27 gennaio 2000 (documento IV-quater n. 50), ha dichiarato che i

fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della

Costituzione);

che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di

insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi

sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e

menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza

preliminare del tribunale di Roma è legittimato a sollevare il

conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il

procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui

appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, il Senato della Repubblica, che ha deliberato

la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma denuncia la

lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme

costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene

illegittima, con la quale il Senato della Repubblica ha qualificato

le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il

procedimento penale, come insindacabili in quanto comprese

nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,

della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice

dell'udienza preliminare del tribunale di Roma nei confronti del

Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale

di Roma, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:493 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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