Corte costituzionale

Ordinanza n. 492/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1992 · relatore Francesco Guizzi

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione

dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di

procedura civile, promossi con tre ordinanze

emesse il 20 e 25 marzo 1992 dal Pretore di Roma nei procedimenti

civili vertenti tra Sinopoli Francesco, Tomasello Giuseppe e Trifirò

Carmelo e l'Ente Ferrovie dello Stato, rispettivamente iscritte ai

nn. 364, 436 e 437 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 37, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze di analogo tenore,

depositate il 23 marzo e il 18 maggio 1992, ha sollevato, in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17

maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura civile,

nella parte in cui consente di adire il Pretore di Roma

(territorialmente competente in quanto giudice nella cui

circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai

lavoratori i quali prestano servizio presso le dipendenze di tale

Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;

che secondo il giudice a quo l'art. 23 della legge n. 210 del

1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte

costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle

controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura

civile, porta al sovraccarico di un solo ufficio giudiziario e

all'irrazionale distribuzione dei processi, con sospetta violazione

del principio di buon andamento introdotto dall'art. 97 della

Costituzione, riferibile anche all'amministrazione della giustizia,

secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.

86 del 1982;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza

della questione;

Considerato che i tre giudizi, in quanto prospettano la stessa

questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210,

proprio nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla

disciplina generale dettata dall'art. 413 del codice di procedura

civile (sent. n. 117 del 1990);

che è del tutto inconferente il richiamo all'art. 97 della

Costituzione: il principio di buon andamento dell'amministrazione

della giustizia impone che l'attribuzione dei posti di organico agli

uffici giudiziari sia correlata alle pendenze di fatto, comunque

radicate; esigenza, questa, già avvertita dal legislatore al momento

di dettare la nuova disciplina delle controversie individuali di

lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 21);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione

dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di

procedura civile, nella parte in cui dà facoltà ai dipendenti

dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto

giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale, anche se

addetti a compartimenti e dipendenze dell'Ente che non rientrano

nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della

Costituzione, dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:492 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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