Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/2017

Altra decisione · depositata il 02/03/2017 · relatore Daria de Pretis

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 190/2014

usata come parametro

  • art. 119Costituzione
  • art. 14d.lgs. 455/1946
  • art. 15d.lgs. 455/1946
  • art. 36d.lgs. 455/1946
  • art. 2d.P.R. 1074/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2015.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 6 marzo 2015 e iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2015, la Regione siciliana ha impugnato l'art. 1, commi 418 e 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», in riferimento agli artt. 14, lettera o), 15 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e all'art. 119, primo e quarto comma, della Costituzione;

che, con atto depositato il 3 aprile 2015, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza del ricorso;

che, con atto depositato il 22 luglio 2016, la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso;

che il 5 agosto 2016 è stata depositata accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, come da delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.

Considerato che con riguardo alla questione proposta vi è stata rinuncia da parte della Regione ricorrente e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 264, n. 171, n. 62 e n. 6 del 2016).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

ECLI:IT:COST:2017:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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