Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/1977

Altra decisione · depositata il 03/03/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del giudice istruttore presso il

tribunale di Torino, pervenuto in cancelleria il 6 luglio 1976 ed

iscritto al n. 30 del registro 1976, per conflitto di attribuzione

sorto a seguito del rifiuto da parte del Presidente del Consiglio dei

ministri di trasmettere all'Autorità giudiziaria, nella loro

integralità, documenti ritenuti coperti da segreto politico-militare.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Sogno

Rata del Vallino Edgardo, di Cavallo Luigi ed altri, il giudice

istruttore presso il tribunale di Torino ha sollevato, con ricorso del

5 maggio 1976, conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente

del Consiglio dei ministri, ed ha esposto che il Presidente del

Consiglio dei ministri, allegando il segreto politico-militare, ha

rifiutato di trasmettere nella sua integralità il carteggio relativo

all'imputato Sogno esistente presso i servizi di sicurezza, dichiarando

di trasmetterlo previa obliterazione di taluni dati soggettivi,

riguardanti tra l'altro i cittadini stranieri menzionati nella

documentazione.

Rilevato che viene chiesto alla Corte costituzionale di acquisire

tutta la su detta documentazione esistente presso i servizi di

sicurezza, relativa all'imputato Sogno e di valutare se nella

fattispecie possa essere lesivo per la sicurezza delle istituzioni

dello Stato l'acquisizione da parte dell'Autorità giudiziaria dei

predetti nominativi, accertandosi se la pubblica Amministrazione possa

legittimamente opporre il segreto politico-militare nel caso di specie.

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge n. 87 del 1953, la Corte in questa fase è chiamata a deliberare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista

"la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso

ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.

Che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di

precisare (ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975), che per determinare se

vi sia materia di conflitto, secondo la dizione del quarto comma

dell'art. 37, deve accertarsi unicamente, in via di prima delibazione,

la concorrenza dei requisiti, di ordine soggettivo ed oggettivo,

contemplati dal primo comma dello stesso art. 37, e cioè se il

conflitto sorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartengono (requisito soggettivo), e per la

delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari

poteri, da norme costituzionali (requisito oggettivo).

Che dal punto di vista subbiettivo non sorge problema circa la

competenza del Presidente del Consiglio dei ministri a dichiarare

definitivamente la volontà del potere esecutivo; mentre ogni dubbio

circa la competenza dei singoli organi giurisdizionali a sollevare

conflitto nei confronti di altri poteri dello Stato, è stato rimosso

con le citate ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975 di questa Corte,

nonché con la successiva sentenza n. 231 dello stesso anno, con le

quali è stato affermato il principio che "i singoli organi

giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena

indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi

legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti in conflitti

di attribuzione".

Che dal punto di vista obbiettivo il conflitto sollevato attiene

all'applicazione delle norme costituzionali che regolano l'esercizio

della giurisdizione, assumendosi dall'autorità ricorrente che

l'Esecutivo, ponendo col divieto sopra menzionato uno "sbarramento al

potere-dovere del giudice di acquisire gli elementi di prova necessari

per la prosecuzione dell'azione penale" abbia interferito nella sfera

di attribuzione costituzionalmente assegnata al potere giurisdizionale.

Ritenuto che con sentenza 5 maggio 1976 il giudice istruttore del

tribunale di Torino ha trasmesso il cennato procedimento penale al

giudice istruttore del tribunale penale di Roma, sicché appare

opportuno dare comunicazione della presente ordinanza anche a

quest'ultimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal giudice istruttore del tribunale di Torino nei confronti

del Presidente del Consiglio dei ministri, sollevato con il ricorso di

cui in epigrafe.

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al

ricorrente (giudice istruttore del tribunale di Torino) della presente

ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri entro

quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui

sopra;

c) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente

ordinanza anche al giudice istruttore del tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1 977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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