Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1960 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 3 agosto

1949, n. 536, e 7 novembre 1957, n. 1051, promosso con ordinanza

emessa il 21 dicembre 1959 dal Giudice istruttore del Tribunale di

Crema nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da

Cerioli Dirce, Piera e Miranda, iscritta al n. 21 del Registro

ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 88 del 9 aprile 1960.

Ritenuto che, nel procedimento civile promosso avanti al Tribunale

di Crema dalle sorelle Dirce, Miranda e Piera Cerioli contro l'avv. Ugo

Dossena, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

della legge 3 agosto 1949, n. 536, riguardante le prestazioni forensi

in materia penale e stragiudiziale, e della legge 7 novembre 1957, n.

1051, relativa alle prestazioni forensi nella materia giudiziale

civile, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione;

che il Giudice istruttore del Tribunale di Crema, con l'ordinanza

di cui in epigrafe, rimetteva a questa Corte la decisione sulla

predetta questione di legittimità costituzionale,

che le parti non si sono costituite e il Presidente del Consiglio

è intervenuto con atto della Avvocatura generale dello Stato

depositato il 9 febbraio 1960;

Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte, con

sentenza n. 20 del 31 marzo 1960, ha già dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale della legge 7 novembre 1957,

n. 1051, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione;

che le ragioni, su cui si vorrebbe fondare la questione di

legittimità costituzionale della legge 3 agosto 1949, n. 536, sono

identiche a quelle per le quali si è proposta la questione di

legittimità costituzionale della citata legge 7 novembre 1957, n.

1051, il cui articolo unico ha lo stesso contenuto, sia pure relativo

alle prestazioni giudiziali in materia civile, dell'art. 1 della citata

legge 3 agosto 1949, n. 536, mentre per l'art. 2 di questa legge

l'ordinanza non prospetta speciali o diversi motivi di impugnazione;

che non sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente

decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe e ordina la

restituzione degli atti al Tribunale di Crema.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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