Corte costituzionale

Ordinanza n. 489/2000

Altra decisione · depositata il 10/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Vincenzo Mancino,

promosso dal giudice del tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, con

ordinanza datata 15 giugno 2000, depositata nella cancelleria della

Corte il 27 giugno 2000 ed iscritta al n. 161 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza datata 15 giugno 2000 e depositata

nella cancelleria della Corte il 27 giugno 2000, il giudice del

tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, investito di un procedimento

penale con l'imputazione di diffamazione a carico del deputato

Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato nei confronti della camera dei deputati in relazione alla

deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 9 novembre

1999 (documento IV-ter n. 36(R)-57-A), ha dichiarato che i fatti per

i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni

espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della

Costituzione);

che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di

insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi

sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e

menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice della sezione

GIP-GUP del tribunale di Cosenza è legittimato a sollevare il

conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il

procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui

appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il giudice del tribunale di Cosenza denuncia la lesione della propria

sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in

conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la

quale la camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del

parlamentare, per le quali era in corso il procedimento penale, come

insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni

parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice del

tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, nei confronti della camera dei

deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice del tribunale di Cosenza, sezione

GIP-GUP, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura

del ricorrente, notificati alla camera dei deputati entro il termine

di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente

depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella

cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle

notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 2000

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:489 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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