Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/2000

Altra decisione · depositata il 08/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 17 giugno 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Guido Lo Forte ed

altri, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di

Roma - sez. 13ª con ricorso depositato il 22 maggio 2000 ed iscritto

al n. 156 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ricorso datato 26-27 aprile 2000 e depositato

nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2000, il giudice

dell'udienza preliminare del tribunale di Roma, investito di un

procedimento penale con l'imputazione di diffamazione a carico del

deputato Maurizio Gasparri, ha sollevato conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato nei confronti della camera dei deputati in

relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta

del 17 giugno 1999 (documento IV-quater n. 71), ha dichiarato che i

fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma,

della Costituzione);

che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di

insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi

sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e

menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni della autorità

giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice dell'udienza

preliminare del tribunale di Roma è legittimato a sollevare il

conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il

procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui

appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il giudice ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di

attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della

deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei

deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le

quali era in corso il procedimento penale, come insindacabili in

quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68,

primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice

dell'udienza preliminare del tribunale di Roma nei confronti della

Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale

di Roma, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati alla camera dei deputati entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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