Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1995 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 9-bislegge 101/1995
  • art. 45d.P.R. 1063/1962
  • art. 16r.d. 12/1941
  • art. 45r.d. 12/1941

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della

magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, Camera dei

deputati e Governo della Repubblica, sorto a seguito

dell'approvazione e dell'entrata in vigore dell'art. 9-bis del

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno

1995, n. 216, in combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16

luglio 1962, n. 1063, depositato il 4 luglio 1995 ed iscritto al n.

57 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con ricorso del 30 giugno 1995, depositato in

cancelleria il 4 luglio 1995, il Consiglio superiore della

magistratura, in persona del suo Vice presidente pro-tempore, a ciò

autorizzato con le delibere 7 marzo 1995 del Plenum e 27 giugno 1995

del Comitato di presidenza, ha sollevato conflitto di attribuzione

tra i poteri dello Stato per chiedere che la Corte "dichiari che non

spetta al potere legislativo stabilire forme obbligatorie di

arbitrato da affidarsi a collegi composti come previsto dall'art. 45

del capitolato generale delle opere di competenza del Ministero dei

lavori pubblici", con il conseguente annullamento dell'art. 9-bis del

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di

lavori pubblici), convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, in

combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

(Approvazione del capitolato generale di appalto per le opere di

competenza del Ministero dei lavori pubblici);

che nel ricorso si osserva che l'art. 32 della legge quadro in

materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109) aveva

eliminato dall'ordinamento lo strumento dell'arbitrato per la

risoluzione delle controversie in materia di appalto di opere

pubbliche, prevedendone la devoluzione al "giudice competente", e che

successivamente il Governo, con numerosi decreti-legge reiterati,

disponeva la sospensione fino al 30 giugno 1995 dell'applicazione

della legge n. 109 del 1994;

che nello stesso ricorso si espone che con la disposizione che ha

dato vita al presente conflitto, approvata in sede di conversione del

decreto-legge n. 101 del 1995 (art. 9-bis), il legislatore ha

sostituito l'art. 32 della legge n. 109 del 1994, ripristinando la

competenza arbitrale in materia di appalti e rendendola obbligatoria

in luogo della competenza del giudice ordinario;

che ad avviso del CSM l'abrogazione dell'art. 32 della legge

quadro n. 109 del 1994 e la sua sostituzione con il testo impugnato

lede le attribuzioni conferite al Consiglio dall'art. 105 della

Costituzione, in riferimento all'art. 16 del r.d. 30 gennaio 1941, n.

12 (Ordinamento giudiziario), dal momento che - ai sensi del

richiamato art. 45 del vigente capitolato generale - dei collegi

arbitrali in materia di opere pubbliche deve far parte un magistrato

della Corte d'appello di Roma, con la conseguenza che

l'autorizzazione che il CSM è tenuto a rilasciare ai magistrati che

chiedono di assumere l'incarico di arbitro diviene di fatto, per il

numero ristretto dei candidati, un atto sostanzialmente vincolato,

senza che l'organo di autogoverno della magistratura possa valutare

diversi parametri di opportunità, quali le garanzie di imparzialità

dei magistrati interessati, la misura dei compensi e la funzionalità

degli uffici ai quali appartengono;

che in riferimento all'ammissibilità del conflitto, nel ricorso

si afferma che la Corte ha più volte riconosciuto al CSM la qualità

di potere dello Stato, e che per l'individuazione del "potere

legislativo" nei confronti del quale il conflitto viene sollevato, la

Corte medesima dirà "quali siano gli organi interessati del potere

legislativo a cui il ricorso andrà notificatoj;

che, infine, quanto al requisito oggettivo del conflitto, il

Consiglio ricorrente, dopo aver richiamato le sentenze di questa

Corte nn. 406 del 1989 e 161 del 1995, afferma che, sebbene le

disposizioni impugnate non abbiano carattere di precarietà, in

quanto contenute in un decreto-legge già convertito, sussistono le

condizioni indicate dalla sentenza n. 161 del 1995 dal momento che,

nella specie, il ricorso allo strumento del conflitto di attribuzione

tra poteri rappresenterebbe l'unico mezzo a disposizione del CSM per

ottenere l'annullamento della disposizione impugnata senza dismettere

le proprie attribuzioni o impedire alle parti di far valere le

proprie ragioni.

Considerato che questa Corte è chiamata a decidere

preliminarmente, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma della

legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto

esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", in riferimento alla presenza dei requisiti soggettivi ed

oggettivi, richiamati dal primo comma dello stesso articolo;

che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, questa Corte

ha più volte affermato (v., tra le pronunce più recenti, le

sentenze nn. 419 e 435 del 1995) che va riconosciuta al Consiglio

superiore della magistratura la legittimazione a sollevare conflitto

di attribuzione tra poteri, in quanto organo direttamente investito

delle funzioni previste dall'art. 105 della Costituzione, e che il

ricorso viene proposto nei confronti del "potere legislativo";

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il conflitto viene

sollevato in relazione all'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile

1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, in

combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063,

e, pertanto, ha per oggetto in via primaria un atto legislativo;

che la Corte, nella sentenza n. 406 del 1989, ha affermato che

"in linea di principio" il conflitto di attribuzione tra i poteri

dello Stato non può essere ammesso contro una legge o un atto

equiparato, dal momento che per tali atti, in posizione di preminenza

tra le fonti del diritto, il sistema di garanzia costituzionale è

incentrato sul giudizio incidentale, mentre nella sentenza n. 161 del

1995, "in sostanziale continuità" con la motivazione della sentenza

n. 406, la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto contro un

decreto-legge non convertito;

che l'estensione della garanzia costituzionale del conflitto nei

confronti di un "provvedimento provvisorio" adottato dal Governo

sotto la propria responsabilità è stata, in quest'ultima sentenza,

giustificata in relazione al fatto che, in determinate ipotesi,

l'impiego del decreto-legge può condurre a comprimere diritti

fondamentali (e in particolare diritti politici), a incidere sulla

materia costituzionale, a determinare situazioni non più reversibili

né sanabili anche a seguito della perdita di efficacia della norma;

che, nella stessa sentenza n. 161, la Corte ha ritenuto altresì

che il conflitto sia ammissibile anche nei confronti della legge e

del decreto legislativo, ma solo "in situazioni particolari", quali

quelle ora richiamate, in cui il ricorso allo strumento del conflitto

tra i poteri dello Stato rappresenti la forma necessaria per

apprestare una difesa immediata ed efficace;

che nella fattispecie all'esame della Corte nel presente giudizio

non ricorre alcuna delle predette condizioni indicate nella sentenza

n. 161 del 1995 ai fini dell'ammissibilità del conflitto contro un

atto legislativo;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza

del requisito oggettivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri

dello Stato proposto dal Consiglio superiore della magistratura a

seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore dell'art. 9-bis

del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2

giugno 1995, n. 216, in combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R.

16 luglio 1962, n. 1063.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1995:480 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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