Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/2009

Altra decisione · depositata il 18/02/2009 · relatore Giuseppe Tesauro

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 19 febbraio 2008 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2008.

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 febbraio 2008, depositato il successivo 19 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, commi 2, 5, 6 e 9, ed 11, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

che il ricorrente ha censurato le suddette disposizioni sulla base dell'assunto che esse incidono su ambiti quali il subappalto, la vigilanza sul mercato degli appalti pubblici nonché i piani di sicurezza, che devono ricondursi a competenze statali esclusive in materia di tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile;

che la Regione Calabria non si è costituita nel presente giudizio;

che, con atto depositato il 3 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, essendo venute meno alcune motivazioni dello stesso in conseguenza dell'approvazione della legge della Regione Calabria 5 marzo 2008, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 concernente Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture) che ha modificato le disposizioni censurate.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 313 del 2007, n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:2009:48 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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