Corte costituzionale

Ordinanza n. 474/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/10/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo,

della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la

tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985,

n. 33), promosso con ordinanze emesse:

1) il 13 febbraio 1995, dal Pretore di Bassano del Grappa, nel

procedimento penale a carico di Berti Pierangelo, iscritta al n. 184

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 13 febbraio 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa nel

procedimento penale a carico di Tottene Gino ed altro, iscritta al n.

185 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, nel corso di due

procedimenti penali a carico di Berti Pierangelo e Tottene Gino, con

due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento

all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge

Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela

dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n.

33), nella parte in cui prevede che, per lo stoccaggio di rifiuti

tossici e nocivi presso il produttore, l'autorizzazione si intende

rilasciata qualora, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1

della citata norma, non sia stato comunicato al richiedente un

motivato provvedimento di diniego;

che secondo il giudice rimettente la norma impugnata, con

l'introdurre l'istituto del silenzio assenso nella materia dello

stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, si pone in

contrasto con la normativa statale la quale richiede

un'autorizzazione espressa per tutte le fasi di trattamento dei

rifiuti tossici, così interferendo nella materia penale riservata,

dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, all'esclusiva

competenza del legislatore statale;

che nel giudizio avanti alla Corte nessuna delle parti private si

è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Considerato che i due giudizi, prospettando identica questione,

vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 1993, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma

impugnata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo,

della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la

tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985,

n. 33), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1995:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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