Corte costituzionale

Ordinanza n. 472/2000

Altra decisione · depositata il 06/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 23 novembre 1999 della Camera dei

deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,

promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Roma con ricorso depositato il 4 aprile 2000 ed iscritto al n. 150

del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ricorso datato 21 marzo 2000, depositato nella

cancelleria della Corte il 4 aprile successivo unitamente

all'ordinanza del 18 febbraio 2000 con la quale si disponeva la

sospensione della udienza preliminare per sollevare conflitto di

attribuzione, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Roma, investito di un procedimento penale con l'imputazione di

diffamazione a carico del deputato Tiziana Maiolo, ha sollevato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale

l'Assemblea, nella seduta del 23 novembre 1999 (documento IV-quater,

n. 90), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il

procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali

insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che nel ricorso per conflitto di attribuzione il giudice per

le indagini preliminari, dopo aver esposto i fatti che hanno dato

origine alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico

ministero, ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguardi

dichiarazioni prive di nesso con la funzione parlamentare e, dunque,

menomi la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita

del procedimento.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare

il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il

procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui

appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali

svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il giudice

ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni,

garantita da norme costituzionali, in conseguenza della

deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei

deputati qualifica le dichiarazioni del parlamentare, per le quali

era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese

nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,

della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera

dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:472 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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