Corte costituzionale

Ordinanza n. 470/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 7/1993
  • art. 4legge 7/1993
  • art. 6legge 7/1993
  • art. 8legge 7/1993
  • art. 9legge 7/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 18

gennaio 1993, n. 7, recante la "disciplina della proroga degli organi

amministrativi", promosso con ricorso della Regione Calabria

notificato l'11 febbraio 1993, depositato in cancelleria il 16

successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe la Regione

Calabria ha impugnato il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante

la "disciplina della proroga degli organi amministrativi", in

riferimento agli articoli 77, 117, 118, 121, 122 e 123 della

Costituzione;

che, in particolare, la regione ricorrente, richiamati i

precedenti decreti-legge adottati in materia (nn. 381 e 439 del 1992)

nonché gli enunciati della sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte,

sottopone a verifica di costituzionalità, in primo luogo, l'articolo

9 del decreto-legge impugnato; questa previsione, che statuisce

l'adeguamento degli ordinamenti regionali - ordinari e speciali - e

delle province autonome di Trento e di Bolzano

alle disposizioni del medesimo decreto, si porrebbe - se

interpretata come statuizione idonea a vincolare in dettaglio la

competenza legislativa ripartita, con effetto immediatamente

abrogativo delle preesistenti normative regionali difformi - in

contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto esorbitante

rispetto all'esigenza generale di rigore in tema di proroga degli

organi amministrativi, e dunque sarebbe lesiva della potestà

legislativa regionale (e delle province autonome);

che, sempre sul detto presupposto interpretativo della

vincolatività in dettaglio della normativa statale impugnata, anche

altre norme del decreto-legge n. 7 del 1993 sarebbero in contrasto

con precetti costituzionali:

a) l'articolo 4, comma 2, che trasferisce la competenza alle

designazioni o alle nomine, per gli organi amministrativi scaduti, in

caso di inerzia degli organi collegiali (già) competenti, ai

rispettivi presidenti, violerebbe sia la competenza regionale in

materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalla regione

(art. 117 della Costituzione), sia la competenza statutaria (art. 123

della Costituzione), incidendo sulle norme, legislative e statutarie,

che regolano le competenze degli organi collegiali e creando una

nuova competenza dei presidenti in danno dei rispettivi collegi;

questa disposizione, inoltre, si porrebbe in contrasto con gli

articoli 121 e 122 della Costituzione se riferita a nomine di

competenza del Consiglio regionale, attesa la configurazione

costituzionale del presidente del Consiglio regionale quale soggetto

privo di rilevanza esterna;

b) l'art. 3, relativo al regime di proroga degli organi

amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, nel limitare

la competenza degli organi prorogati ai soli atti urgenti e

indifferibili, inciderebbe sulla competenza regionale in materia,

violando l'art. 117 della Costituzione; questa censura sarebbe da

estendere al successivo art. 6 del decreto-legge, che prevede la

nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti;

c) l'art. 8, che convalida e mantiene fermi gli atti di

ricostituzione di organi scaduti adottati da presidenti di organi

collegiali, in sostituzione dei collegi, anteriormente all'entrata in

vigore del decreto, sarebbe lesivo sia dell'art. 77, ultimo comma,

della Costituzione - in relazione anche all'art. 15, comma 2, lett.

d) della legge n. 400 del 1988 - sia delle competenze legislative e

statutarie delle regioni (articoli 117 e 123 della Costituzione) sia

infine delle competenze amministrative degli organi collegiali: il

decreto-legge non può - afferma la Regione Calabria - "convalidare

ciò che in base alla Costituzione è invalido" e non può dunque

"sottrarre al legislatore né all'amministrazione regionale il potere

di qualificare come invalidi atti applicativi di decreti-legge non

convertiti", così impedendo agli organi collegiali di "revocare gli

illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere diversamente in

ordine agli organi scaduti";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;

Considerato che il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7 non è

stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta

dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo

1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 389 e 351 del 1993 nonché le

altre in quest'ultima richiamate), la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, secondo comma, 6, 8

e 9 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7 (Disciplina della proroga

degli organi amministrativi), sollevata, in riferimento agli articoli

77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla

Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:470 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari