Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/2002

Altra decisione · depositata il 06/03/2002 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 marzo

1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Domenico Gramazio nei confronti di Pier Luigi Celli,

promosso dal Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, con

ricorso depositato il 9 maggio 2001 ed iscritto al n. 190 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, in

composizione monocratica, con ricorso depositato nella cancelleria

della Corte il 9 maggio 2001, ha sollevato conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in

relazione alla delibera adottata dall'assemblea nella seduta del

17 marzo 1999 (doc. IV-quater n. 63), secondo la quale le

dichiarazioni rese dal deputato Domenico Gramazio in data 10 novembre

1998 attraverso la diffusione di un comunicato stampa in cui egli

dava notizia di una interrogazione presentata il giorno stesso

all'Ufficio di Presidenza per il vaglio di ammissibilità -

dichiarazioni in relazione alle quali è in corso davanti allo stesso

tribunale procedimento civile per risarcimento del danno, proposto

nei confronti del deputato Gramazio da Pierluigi Celli - concernono

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il tribunale ricorrente premette che, a fronte di una

delibera di insindacabilità, l'autorità giudiziaria è tenuta ad

arrestare il procedimento in corso, salva solo la possibilità di

provocare, attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni tra

poteri dello Stato, il controllo della Corte costituzionale sulla

correttezza della delibera, controllo diretto ad accertare se vi sia

stata una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità

giudiziaria;

che, secondo il ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe

illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni del

deputato Gramazio, nelle quali si prospettava una condotta di

Pierluigi Celli, nella qualità di direttore generale della RAI, non

conforme ai doveri di deontologia professionale: in primo luogo in

quanto la diffusione al di fuori della sede parlamentare di un

comunicato stampa riproduttivo di una interrogazione la sera stessa

della sua presentazione all'Ufficio di Presidenza per il vaglio di

ammissibilità non potrebbe essere conside-rata attività inerente al

mandato, contravvenendo alle regole disciplinanti il procedimento

interno di controllo attinente al contenuto dell'interrogazione; in

secondo luogo, perché sarebbe stata successivamente accertata, ai

sensi dell'art. 139-bis del regolamento della Camera, la non

pertinenza dell'interrogazione alla funzione ispettiva parlamentare,

con la conseguenza che l'opinione espressa dal deputato, anche se

qualificabile come "politica", sarebbe al di fuori dell'esercizio di

funzioni parlamentari, e dovrebbe sottostare al regime giuridico di

ogni altra opinione politica espressa da un comune cittadino;

che, pertanto, il tribunale ricorrente, nel sollevare

conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati,

chiede che, ritenuta l'ammissibilità del conflitto, sia dichiarato

che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità

dei fatti oggetto del giudizio civile innanzi a sé pendente e che,

conseguentemente, sia annullata la predetta delibera parlamentare.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in

quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza", fermo restando il potere della Corte, a seguito

del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi

compresa la sua ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

conflitto che l'autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della

eventuale responsabilità di un parlamentare in un giudizio civile

per risarcimento del danno, in relazione a dichiarazioni da lui rese,

promuova nei confronti della Camera che ha valutato tali

dichiarazioni come opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio

delle sue funzioni, contestandone la riconducibilità all'art. 68,

primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni

costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si

assumono lese dalla deliberazione dell'assemblea parlamentare, ed

insorge tra organi competenti a dichiarare in via definitiva la

volontà del potere cui appartengono, onde il conflitto deve

ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in

epigrafe, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera

dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

al ricorrente della presente ordinanza;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere

successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il

termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,

terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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