Corte costituzionale

Ordinanza n. 469/2000

Altra decisione · depositata il 03/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del

21 luglio 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gennaro

Costagliola, promosso dalla Corte di appello di Napoli - sez. 1ª

civile, con ordinanza datata 6 ottobre-10 novembre 1999, depositata

nella cancelleria della Corte il 24 dicembre 1999 ed iscritta al

n. 139 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza datata 6 ottobre-10 novembre 1999 e

depositata nella cancelleria di questa Corte il 24 dicembre 1999, la

Corte d'appello di Napoli, I sezione civile, investita di un giudizio

di risarcimento danni promosso nei confronti del deputato Vittorio

Sgarbi per dichiarazioni ritenute diffamatorie, ha sollevato

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della

Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale

l'Assemblea, nella seduta del 21 luglio 1998 (documento IV-quater

n. 29), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il

giudizio concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili

(art. 68, primo comma, della Costituzione);

che la Corte d'appello ricorrente ritiene che la

deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le

quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare

e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità

giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di

Napoli è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a

dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è

investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione

dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di

indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

la Corte d'appello ricorrente denuncia la lesione della propria sfera

di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza

della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera

dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le

quali era in corso il procedimento civile, come insindacabili in

quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68,

primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte

d'appello di Napoli, I sezione civile, nei confronti della Camera dei

deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza alla Corte d'appello di Napoli, I sezione civile,

ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a

cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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