Corte costituzionale

Ordinanza n. 469/1998

Altra decisione · depositata il 30/12/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei

deputati del 22 ottobre 1997, relativa all'insindacabilità delle

opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott.

Luigi Esposito, promosso dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Salerno con ricorso depositato l'11 luglio

1998 e iscritto al n. 95 del registro ammissibilità dei conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Salerno ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato a seguito della delibera con la quale la Camera dei

deputati, nella seduta del 22 ottobre 1997, ha affermato la

sussistenza della insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, per affermazioni rese dal deputato

Vittorio Sgarbi:

che nel corso della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani"

del 24 gennaio 1995, in onda sull'emittente "Canale 5", il

parlamentare avrebbe offeso la reputazione del sostituto procuratore

della Repubblica Luigi Esposito;

che il Procuratore della Repubblica di Salerno, con richiesta

depositata presso il giudice per le indagini preliminari il 26 luglio

1997, ha chiesto il rinvio a giudizio del deputato Sgarbi per il

delitto previsto e punito dagli artt. 595 del codice penale, 13 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4, della legge 6 agosto

1990, n. 223;

che nell'udienza preliminare del 22 aprile 1998, la difesa del

deputato ha fatto presente che il 22 ottobre 1997 la Camera dei

deputati, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a

procedere, ha ritenuto sussistente l'insindacabilità, richiedendo,

ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, la

declaratoria di improcedibilità dell'azione penale;

che il giudice per le indagini preliminari sottolinea, in primo

luogo, che la fattispecie al suo esame ha carattere peculiare,

essendo la deliberazione della Camera dei deputati intervenuta dopo

la decadenza del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 555, volto ad attuare la

nuova disciplina dell'immunità parlamentare quale risulta dal testo

dell'art. 68 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale

29 ottobre 1993, n. 3;

che si deve vagliare, ad avviso del GIP, se persista il potere

parlamentare di valutazione della condotta al fine di stabilire se

essa rientri nell'ambito protetto dalla prerogativa costituzionale,

con inibizione di difforme pronuncia giurisdizionale;

che il GIP richiama la giurisprudenza di questa Corte sul

controllo delle deliberazioni parlamentari affermative

dell'insindacabilità, le quali possono essere censurate per vizi in

procedendo quando manchino i presupposti richiesti dalla Costituzione

- fra i quali è essenziale il collegamento delle opinioni espresse

con la funzione parlamentare - o quando vi sia arbitraria valutazione

di detti presupposti;

che il ricorrente, con riguardo ai vizi in procedendo afferma che

la Camera dei deputati ha deliberato secondo una procedura

disciplinata da un d.-l. decaduto;

che egli denuncia, altresì, la carenza (o arbitraria

valutazione) dei presupposti per l'applicazione della prerogativa,

richiamando, a tal riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione

secondo cui non rientrano nell'ambito coperto dalla prerogativa le

manifestazioni del pensiero che, espresse in comizi, cortei,

trasmissioni radiotelevisive o durante lo svolgimento di scioperi,

non abbiano alcun collegamento funzionale con l'attività

parlamentare se non quello meramente soggettivo, in quanto poste in

essere da persona fisica che è anche membro del Parlamento.

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a

deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del

conflitto, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87:

che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Salerno, deve ritenersi idonea

per la proposizione del conflitto, in considerazione del principio

della tipicità dei provvedimenti del giudice (fra le varie, v.

ordinanze nn. 25 del 1997 e 339 del 1996);

che il giudice per le indagini preliminari è legittimato a

sollevare il conflitto, giusta il costante insegnamento di questa

Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro

funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente

garantita, sono legittimati - sia sotto il profilo attivo sia sotto

quello passivo - a essere parte nei conflitti di attribuzione fra i

poteri dello Stato;

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata, in quanto

organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in

ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati dai

propri componenti nell'esercizio delle funzioni;

che sussiste l'elemento oggettivo del conflitto, essendo la Corte

chiamata a valutare la legittimità della deliberazione di

insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati sotto il profilo

della correttezza del procedimento e dell'esistenza dei presupposti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione promosso, con l'ordinanza

in epigrafe, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Salerno nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Salerno ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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