Corte costituzionale

Ordinanza n. 469/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Emilia-Romagna 26 gennaio 1976, n. 8

(Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in

materia di cave e torbiere); dell'art. 2 della legge della

Regione Emilia-Romagna 26 gennaio 1977, n. 4 (Norme modificative,

integrative ed interpretative della legge regionale

26 gennaio 1976, n. 8, nonché norme modificative della legge

regionale 24 marzo 1975, n. 18) degli artt. 3, 4, 5 e 21 della legge

della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 1978, n. 13 (Nuove norme sulle

funzioni regionali in materia di cave e torbiere), promossi con

ordinanza emessa il 4 marzo 1982 dal Pretore di Bologna, iscritta al

n. 365 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 303 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Bologna solleva questioni di

legittimità costituzionale:

a) degli artt. 4 legge regionale Emilia Romagna 26 gennaio

1976, n. 8; 2 legge regionale Emilia Romagna 26 gennaio 1977, n. 4;

3, 4 e 5 legge regionale Emilia Romagna 2 maggio 1978, n. 13, nella

parte in cui rimettono alla assoluta discrezionalità

dell'amministrazione locale il rilascio dell'autorizzazione

dell'esercizio di cave e torbiere, in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, non essendosi mantenuto il potere legislativo regionale

nell'ambito delle disposizioni di principio della legislazione

nazionale, che tutela la libera disponibilità del proprietario;

b) dell'art. 21 legge regionale Emilia Romagna 2 maggio 1978,

n. 13, nella parte in cui prevede che le sanzioni amministrative

pecuniarie possano essere determinate da uno a cinquanta milioni,

senza indicazione dei criteri di applicazione e graduazione, in

riferimento all'art. 23 Cost., che prevede la riserva di legge per

ogni prestazione imposta;

che questione analoga a quella sub a) è stata già dichiarata

infondata da questa Corte con sentenza n. 7/1982, sia pure in

riferimento a leggi della Regione Veneto e della Regione Lombardia,

nel presupposto che la discrezionalità attribuita dalle leggi

regionali de quibus in nessun caso comporterebbe "valutazioni

riducibili a giudizi di opportunità; tra l'altro, la motivazione dei

provvedimenti dovrebbe riferirsi alla tutela di specifici interessi

pubblici, cui fanno esplicitamente cenno le leggi contestate";

pertanto, solo se "il diritto vivente (e non semplici deviazioni

applicative) dovesse formarsi in violazione del principio del giusto

procedimento, esercitandosi dell'autorità regionale poteri a

discrezionalità non limitata, allora, al di là delle opinabili

distinzioni tra carattere autorizzatorio o concessorio dei

provvedimenti, muterebbero i termini normativi delle questioni";

Considerato che in ordine alla questione sub a) l'ordinanza non

adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati dalla Corte;

che in ordine alla questione sub b) soccorre il disposto

dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al

sistema penale), per il quale "nella determinazione della sanzione

amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed

un limite massimo... si ha riguardo alla gravità della violazione,

all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attuazione delle

conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso

e alle sue condizioni economiche", di guisa che risulta evidente

l'esistenza nell'ordinamento di quei criteri per l'applicazione delle

sanzioni di cui il giudice a quo ravvisa la necessità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale:

a) degli artt. 4 della legge regionale Emilia Romagna 26

gennaio 1976, n. 8 (Norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni

regionali in materia di cave e torbiere); 2 della legge regionale

Emilia Romagna 26 gennaio 1977, n. 4 (Norme modificative, integrative

ed interpretative della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, "Norme

provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di

cave e torbiere", nonché norme modificative della legge regionale 24

marzo 1975, n. 18 sul "Riordinamento delle funzioni amministrative e

nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale,

agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori

pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione

ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del

Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materie

di espropriazione per pubblica utilità"); 3, 4 e 5 della legge

regionale Emilia Romagna 2 maggio 1978, n. 13 (Nuove norme sulle

funzioni regionali in materia di cave e torbiere), in riferimento

all'art. 127 della Costituzione;

b) dell'art. 21 della legge regionale Emilia Romagna 2 maggio

1978, n. 13, in riferimento all'art. 23 della Costituzione;

Sollevate con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:469 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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