Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 15 della

legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988, n. 2 (Norme per

l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di

personale), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal

Pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito,

iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 il Pretore

di Caltanissetta, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Bruccheri Giuseppe ed altri e il Consorzio di Bonifica del Salito, ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli

artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana 12 febbraio 1988 n.

2, nella parte in cui rendono possibile alle pubbliche

amministrazioni (indicate nell'art.1, stessa legge) nuove assunzioni

del personale "avventizio" ed in ogni caso non di ruolo, senza

concorso, ed anche con contratto di lavoro subordinato privato a

termine senza determinare gli specifici tipi contrattuali che possono

venire instaurati, in riferimento agli artt. 97 della Costituzione e

14, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2

(Statuto Regione siciliana);

che il Pretore ritiene come le norme impugnate regolerebbero ex

novo modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo da

parte degli enti regionali, con abrogazione delle norme precedenti in

materia (l. Reg. siciliana 7 maggio 1958, n. 14 e l. Reg. siciliana 6

aprile 1981, n. 49 in relazione all'art.3 l. Reg. siciliana n. 106

del 1977), che imponevano divieti di assunzione di personale non di

ruolo o di ruolo ("blocco delle assunzioni");

che è intervenuto in giudizio il Presidente della giunta

regionale della Regione siciliana, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione.

Considerato che l'interpretazione della normativa su cui il Pretore fonda i propri dubbi di costituzionalità non lo vincola in

alcun modo e non lo costringe ad adeguarvisi, giacché l'art. 15

della legge impugnata dispone l'abrogazione di tutte le disposizioni

legislative "in quanto incompatibili" con le nuove norme;

che, del resto, vige il principio più volte affermato da questa

Corte (sentenza n. 171 del 1986; ordinanze n. 63 del 1989, n. 584 e

n. 491 del 1987) secondo cui, tra più possibili interpretazioni

della norma, si deve scegliere l'interpretazione ritenuta conforme

alla Costituzione;

che, pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità degli artt. 1 e 15 della legge della Regione siciliana

12 febbraio 1988 n. 2 (Norme per l'accelerazione delle procedure

concorsuali per l'assunzione di personale) in riferimento agli artt.

97 della Costituzione e 14, primo comma, della legge costituzionale

26 febbraio 1948, n.2 (Conversione in legge costituzionale dello

Statuto della Regione siciliana approvato col decreto legislativo 15

maggio 1946, n. 455), sollevata dal Pretore di Caltanisetta con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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