Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal Commissario per il riordinamento

degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta

nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, sorto a seguito dei

decreti ministeriali del 12 febbraio 1997 con i quali non sono stati

approvati i provvedimenti del Commissario riguardanti la

legittimazione all'occupazione di terreni demaniali comunali;

conflitto promosso con ricorso depositato il 23 giugno 1997 e

iscritto al n. 77 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che, con ordinanza del 20 giugno 1997, il Commissario per

il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della

Valle d'Aosta, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti

del Ministro di grazia e giustizia avverso i decreti ministeriali del

12 febbraio 1997, registrati dalla Corte dei conti il 17 aprile 1997,

con i quali non sono stati approvati provvedimenti commissariali

riguardanti la legittimazione all'occupazione di terreni appartenenti

al demanio civico dei comuni di Castelmagno e Viozene;

che, secondo l'allegazione del Commissario, il Ministero di

grazia e giustizia, dopo aver richiesto di riferire sulle prassi

seguite in tema di legittimazione dei beni demaniali di uso civico,

ha emanato, in data 8 maggio 1997, la circolare n. 5 (Individuazione

delle autorità competenti ad emettere i provvedimenti di

legittimazione dell'occupazione e di approvazione della stessa),

diretta ai Commissari, al Ministero delle risorse agricole,

alimentari e forestali, alle Regioni e all'Avvocatura generale dello

Stato;

che a tale circolare il Commissario ricorrente ha risposto con

nota del 22 maggio 1997, indirizzata al Direttore generale per gli

affari civili e le libere professioni del Ministero di grazia e

giustizia, affermando - sulla base degli orientamenti del Consiglio

di Stato e della dottrina - che la funzione di legittimazione delle

occupazioni abusive è rimasta di attribuzione statale, nonostante il

trasferimento delle funzioni amministrative di tale materia alle

Regioni;

che, pur non includendo la legittimazione delle occupazioni

abusive fra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni, la

circolare offrirebbe una discutibile interpretazione dell'art. 66 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), limitandosi a

prevedere la mera intesa regionale;

che soltanto il Commissario potrebbe occuparsi di procedimenti

così complessi, connotati da forte discrezionalità e adottati in

presenza di determinati requisiti di legge;

che il Commissario ha concluso con le richieste di riconoscimento

dell'attribuzione allo Stato delle funzioni in tema di legittimazione

delle occupazioni abusive di terreni del demanio civico e di

annullamento dei decreti ministeriali, in quanto lesivi delle

competenze commissariali e, quindi, delle attribuzioni statali in

materia;

Considerato che viene all'esame della Corte l'ammissibilità del

conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, promosso dal

Commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della

Liguria e della Valle D'Aosta, con ordinanza del 20 giugno 1997, nei

confronti del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai due

decreti del 12 febbraio 1997 (registrati il 17 aprile 1997) con i

quali non sono stati approvati dal Ministro, perché spettanti alle

competenze regionali, due provvedimenti adottati dal Commissario;

che il conflitto è stato promosso dal Commissario per il

riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della

Valle d'Aosta non già nella veste di autorità giurisdizionale,

bensì come potere amministrativo statale;

che il Commissario chiede di poter continuare a provvedere in

materia di legittimazione all'occupazione dei terreni civici e, a tal

proposito, contesta la legittimità della circolare del Ministro di

grazia e giustizia n. 5 dell'8 maggio 1997, che nella sostanza

farebbe rifluire le attribuzioni statali nell'ambito dei poteri

regionali, lasciando al Ministro soltanto funzioni residuali di

controllo, esercitabili attraverso l'emanazione del provvedimento

finale;

che non sussiste materia di conflitto fra i poteri dello Stato,

poiché il Commissario, con riguardo alle funzioni amministrative in

oggetto, e il Governo (nella specie il Ministro di grazia e

giustizia) non appartengono a poteri statuali diversi, e non

risultano titolari di distinte funzioni, costituzionalmente

rilevanti, ma si collocano all'interno di un complesso omogeneo di

competenze amministrative;

che non può essere vagliata in questa sede la richiesta avanzata

dal Commissario, in base alla quale andrebbe garantita la permanenza

in capo allo Stato del potere amministrativo in esame, e si dovrebbe

individuare l'autorità competente nel Commissario per il

riordinamento degli usi civici;

che, pertanto, non sussistono i requisiti di ammissibilità del

conflitto a norma dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato promosso dal Commissario per il riordinamento

degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta

nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, con l'atto in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente e redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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