Corte costituzionale

Ordinanza n. 452/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 219/1994
  • art. 2legge 219/1994
  • art. 3legge 219/1994
  • art. 4legge 219/1994
  • art. 1legge 477/1994
  • art. 2legge 477/1994
  • art. 3legge 477/1994
  • art. 4legge 477/1994

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4

dei decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477,

recanti "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e

sport", promossi con ricorsi della Regione Lombardia, notificati il 2

maggio ed il 29 agosto 1994, depositati in cancelleria l'11 maggio ed

il 6 settembre successivi ed iscritti ai nn. 42 e 66 del registro

ricorsi 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 novembre 1994 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che la Regione Lombardia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge

31 marzo 1994, n. 219 (Riordino delle funzioni in materia di turismo,

spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 117, 118,

119 e della VIII disposizione transitoria e finale della

Costituzione;

che a giudizio della ricorrente le disposizioni impugnate, le

quali disciplinano il trasferimento di funzioni alle Regioni in

materia di turismo e spettacolo e quelle della Presidenza del

Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport,

vanificherebbero - con lesione delle attribuzioni regionali,

costituzionalmente garantite - l'abrogazione della legge 31 luglio

1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello

spettacolo), conseguente al referendum popolare del 18 aprile 1993;

che la stessa regione Lombardia ha sollevato, con distinto

ricorso, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3

e 4 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477 (riordino delle funzioni

in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo, anche questa

volta, la violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII

disposizione transitoria e finale della Costituzione;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidnete del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza dei ricorsi;

Considerato che i decreti-legge nn. 219 e 477 del 1994, così

impugnati, non sono stati convertiti in legge entro il termine

costituzionalmente prescritto, e sono quindi decaduti, come risulta

dall'avviso pubblicato, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 126 del 1 giugno 1994, e n. 230 del 1 ottobre

1994;

che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 507 del 1993) deve essere

dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate

dalla Regione Lombardia;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, dei

decreti-legge 31 marzo 1994, n. 219 e 30 luglio 1994, n. 477

(Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport),

sollevate dalla regione Lombardia, con i ricorsi in epigrafe, per

violazione degli artt. 117, 118, 119 e dell'VIII disposizione

transitoria e finale della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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