Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1986 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i

poteri dello Stato sollevato dal giudice delegato presso la Sezione

fallimentare del Tribunale di Roma nei confronti del Ministero di

Grazia e Giustizia, sorto a seguito della relazione ispettiva del

Ministero di Grazia e Giustizia ricevuta il 6 maggio 1981 ed iscritto

al n. 23 del registro ammissibilità ricorso conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il giudice delegato, presso la Sezione fallimentare

del Tribunale di Roma, al fallimento della s.p.a. INVIM ha sollevato

conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministero di Grazia e

Giustizia, il quale avrebbe indebitamente interferito nelle

attribuzioni ad esso giudice riservate;

che il ricorso è in sostanza Così motivato:

a) in una relazione ispettiva del Ministero di Grazia e Giustizia

dall'anzidetto giudice ricevuta con nota 6 maggio 1981, si esprimono

giudizi sulla qualificazione giuridica, di coadiutore-perito o di

delegato, e si sostiene che il compenso al coadiutore deve essere

liquidato a vocazione, invece che sulla base del diverso criterio

adottato dal ricorrente, laddove nella giurisprudenza della Suprema

Corte di Cassazione vi sarebbe contrasto sull'assetto della materia;

b) l'adozione di alcun altro eventuale provvedimento del giudice

ricorrente in difformità dai rilievi formulati nell'anzidetta

relazione costituirebbe oggetto di ulteriori censure nella "nuova

ispezione attualmente in corso" presso la Sezione fallimentare, nonché

di "prevedibili azioni disciplinari";

c) l'attività svolta dal giudice delegato al fallimento ha natura

giurisdizionale, "salvo a stabilire quale parte di essa spetti alla

giurisdizione contenziosa e quale a quella volontaria", e la

magistratura, anche nel settore fallimentare, si configura come ordine

autonomo e pertanto sciolto da qualsiasi dipendenza dal potere

esecutivo: del resto, la legge 12 ottobre 1962, n. 1311, nel

disciplinare l'organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato

Generale, si limiterebbe a disporre - in conformità dell'esigenza di

tutelare l'indipendenza e il prestigio del giudice - che gli ispettori

rilevano soltanto dati statistici e possono su tale base esclusivamente

riferire circa l'entità e tempestività del lavoro svolto dai

magistrati;

d) pur essendo prevista la possibilità di indagare sul servizio

prestato dai magistrati, sulla loro capacità e condotta nelle

situazioni che giustificano l'apertura di inchieste disciplinari ai

sensi dell'art. 12 della citata legge n. 1311 del 1962, gli ispettori

procedenti non sarebbero stati nella specie investiti del potere di

inchiesta ma semplicemente abilitati ad agire nell'ambito

dell'ispezione ordinaria, rimanendo loro in ogni caso preclusa la

valutazione del merito dei provvedimenti adottati dal giudice

ricorrente.

Ritenuto altresl':

che il conflitto Così prospettato è promosso nei confronti del

Ministero di Grazia e Giustizia, in quanto la relazione ispettiva, con

la quale si assume posta in essere la denunciata interferenza

nell'esercizio della giurisdizione, è stata fatta propria dal

Ministro, che l'ha trasmessa sia al Consiglio Superiore della

Magistratura sia al Presidente del Tribunale di Roma e ha disposto una

nuova inchiesta.

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, legge

n. 87 del 1953, la Corte, in questa fase, è chiamata a deliberare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista

"la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore

del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni;

che per l'ammissibilità del conflitto è prescritto, a norma del

citato art. 37, il concorso dei seguenti requisiti soggettivi ed

oggettivi: il conflitto deve sorgere tra organi competenti a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui essi appartengono e

riguardare la delimitazione della relativa sfera di attribuzione

secondo le norme costituzionali;

che, nel caso in esame, il ricorso è proposto di fronte a rilievi

formulati nella relazione dagli organi ispettivi del Ministero della

Giustizia, in assenza di alcun provvedimento, disciplinare o di altra

natura, del Ministro: il quale ultimo, ad avviso del giudice delegato

al fallimento, sarebbe, in quanto organo di vertice

dell'Amministrazione, legittimato passivo come parte nel prospettato

conflitto;

che difetta in conseguenza il possibile oggetto della controversia

instaurata avanti la Corte: l'avere il Ministro - come si afferma dal

ricorrente, sempre nel presupposto della legittimazione passiva di tale

organo - inviato l'anzidetta relazione al Consiglio Superiore della

Magistratura e al Presidente del Tribunale di Roma, o disposto nuova

ispezione in vista di ulteriori, e soltanto eventuali, suoi

provvedimenti, costituisce, infatti, un adempimento procedurale nel

corso dell'attività ispettiva, che non concreta, nemmeno in via

preparatoria, gli estremi di alcun atto idoneo a ledere l'invocata

sfera del potere giurisdizionale o ad interferire altrimenti nel

relativo esercizio;

che questo rilievo determina l'inammissibilità del conflitto e

assorbe ogni altro profilo da esaminare in questa sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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