Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1971 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 76d.P.R. 162/1965

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76,

primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione

delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e

aceti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 maggio 1970 dal tribunale di Treviso nel

procedimento penale a carico di Aliprandi Bernardino ed altri, iscritta

al n. 223 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;

2) ordinanza emessa il 22 giugno 1970 dal tribunale di Macerata nel

procedimento penale a carico di Marchetti Tommaso, iscritta al n. 272

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;

3) ordinanza emessa il 21 settembre 1970 dalla Corte d'appello di

Bologna nel procedimento penale a carico di Gaddoni Domenico, iscritta

al n. 334 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;

4) ordinanza emessa il 26 ottobre 1970 dal tribunale di Bolzano nel

procedimento penale a carico di Rudolf Norbert, iscritta al n. 347 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo

comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle

frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti) con

riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che nei relativi giudizi dinanzi a questa Corte nessuna delle parti

si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri;

che i giudizi promossi dalle suddette ordinanze possono essere

riuniti avendo ad oggetto la stessa disposizione di legge.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 3 del 12 gennaio

1971, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che non si propongono né sussistono nuovi motivi che inducano a

modificare la predetta decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965,

n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel

commercio dei mosti, vini e aceti), proposta, con le ordinanze indicate

in epigrafe, dai tribunali di Treviso, Macerata e Bolzano, e dalla

Corte d'appello di Bologna, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 3 del 12

gennaio 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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