Corte costituzionale

Ordinanza n. 447/1999

Altra decisione · depositata il 01/12/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni del 20, 21, 26

e 27 gennaio 1999 della Camera dei deputati relative alla

insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei

confronti del dott. Antonio Di Pietro, promosso dal Tribunale di

Bergamo, II sezione penale, con ricorso depositato il 5 giugno 1999

ed iscritto al n. 120 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, II sezione penale, investito

del giudizio promosso nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi con

l'imputazione di diffamazione in danno del dott. Antonio Di Pietro,

ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato, in relazione alle deliberazioni della Camera dei deputati,

adottate nelle sedute del 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999 (atti Camera,

doc. IV-quater n. 46, n. 47, n. 48 e n. 49), con le quali, su

proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, l'Assemblea

ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento

penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni

parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente sostiene che le deliberazioni della

Camera dei deputati, delle quali chiede l'annullamento, sarebbero

lesive delle attribuzioni dell'organo giurisdizionale investito del

giudizio, perché adottate in palese carenza del presupposto del

collegamento tra opinioni espresse e funzione parlamentare, sicché

non spettava alla Camera la valutazione della condotta attribuita

all'on. Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione.

Considerato che si deve, in questa fase, deliberare se il ricorso

sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se

sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato (art. 37, terzo e quarto comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Bergamo è

legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare

definitivamente, per il processo del quale è investito, la volontà

del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni

giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza

costituzionalmente garantita (sentenze n. 231 del 1975, n. 379 del

1996 e n. 329 del 1999; ordinanza n. 399 del 1999);

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato le

dichiarazioni di insindacabilità delle opinioni espresse da un

proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che

rappresenta (sentenza n. 265 del 1997; ordinanze n. 319, n. 362 e n.

363 del 1999);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il

Tribunale di Bergamo denuncia la menomazione della propria sfera di

attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza delle

deliberazioni della Camera dei deputati, denunciate come illegittime,

che qualificano le opinioni espresse da un proprio membro come

rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché per

esse opererebbe la garanzia di insindacabilità stabilita dall'art.

68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 1150 del 1988, n.

375 del 1997 e n. 289 del 1998);

che, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine

all'ammissibilità, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Bergamo, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati

con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, II sezione penale,

ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente

depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella

cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle

notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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