Corte costituzionale

Ordinanza n. 446/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/10/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2,

della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove

norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della

provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale),

promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 2000 dal Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,

sul ricorso proposto da S.O. contro il comune di Patti ed altri,

iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione staccata di Catania, nel corso di un giudizio di impugnazione

della deliberazione del consiglio comunale di Patti recante

approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, con

ordinanza del 15 marzo 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione

Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione

diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio

comunale e del consiglio provinciale) per contrasto con gli articoli

1, 48 e 97 della Costituzione;

che la norma impugnata, ad avviso del giudice rimettente,

stabilendo che l'approvazione della mozione di sfiducia da parte del

consiglio comunale determina la cessazione dalla carica del sindaco

direttamente eletto dal corpo elettorale comunale, violerebbe il

principio della sovranità popolare, poiché, all'interno del sistema

elettorale vigente nella Regione Siciliana, nel quale l'elettore -

secondo il meccanismo del voto c.d. disgiunto - ha facoltà di

attribuire il voto anche ad un candidato sindaco non collegato alla

lista da lui prescelta, si verrebbe a creare un rapporto diretto fra

il corpo elettorale ed il sindaco, che proprio la mozione di sfiducia

altererebbe ingiustificatamente;

che la disposizione impugnata, secondo il Tribunale

amministrativo regionale della Sicilia, contrasterebbe anche con

l'art. 97 della Costituzione, consentendo che la mozione di sfiducia

venga utilizzata quale strumento di condizionamento nei confronti

dell'esecutivo, con ripercussioni negative sul "valore della

stabilità delle istituzioni pubbliche", secondo il quale "il patto

tra corpo elettorale ed organi eletti" deve esplicarsi nei tempi

prefissati, "senza interruzioni che si ripercuotono in termini di

inefficienza e deresponsabilizzazione dei soggetti investiti da

cariche pubbliche";

che, sempre secondo il giudice a quo la disciplina contestata

neanche potrebbe trovare fondamento nella legge costituzionale

22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta

del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle

Regioni), dato che, in quest'ultima, a differenza che in quella

impugnata, l'istituto della sfiducia consiliare al Presidente della

Regione sarebbe connesso ad un sistema elettorale nel quale

l'elettore "opera una scelta nella lista dei candidati da eleggere al

Consiglio, che deve coincidere con la scelta del Presidente della

Giunta alla cui carica è eletto il capolista", creandosi così un

"necessario collegamento" fra i due organi, che "deve permanere

durante la legislatura e può essere superato soltanto attraverso una

nuova consultazione elettorale originata dalla mozione di sfiducia".

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della

Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione

Siciliana n. 35 del 1997, perché ritiene contrastante con il

principio della sovranità popolare e del buon andamento della

pubblica amministrazione la previsione che la approvazione di una

mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale comporti la

cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo

elettorale comunale;

che questa Corte, con ordinanza n. 305 del 2000, ha

dichiarato manifestamente infondata una identica questione di

costituzionalità, sollevata dal medesimo giudice rimettente, sul

presupposto che la scelta del legislatore regionale rientra

nell'ambito della discrezionalità attribuitagli dalla Costituzione

nella disciplina della forma di governo dell'ente locale;

che non sono stati prospettati, a conforto delle censure,

argomenti ulteriori, rispetto a quelli esaminati dalla Corte con

l'ordinanza n. 305 del 2000, i quali possano indurre ad una modifica

del giudizio formulato con la predetta decisione;

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione

Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione

diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio

comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento agli

articoli 1, 48 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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