Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 17d.lgs. 455/1946

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, primo

comma, lett. c), della legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n.

35 (Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi

e di altre entrate), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991

dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione

staccata di Catania, nel ricorso proposto dalla S.p.A. "Nuova G.

Barbera" contro la Presidenza della Regione siciliana ed altro

iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. "Nuova G. Barbera"

nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia rappresentata e

difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

- sezione staccata di Catania, con ordinanza 14 marzo 1991 ha

sollevato, in riferimento all'art. 17 dello Statuto regionale

siciliano (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, lett. c) della

legge regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35, nella parte in cui

limita la facoltà di conferimento della concessione del servizio di

riscossione dei tributi nella regione, alle società per azioni

costituite da istituti e aziende di credito;

Considerato che questione analoga è stata già dichiarata non

fondata da questa Corte con la sentenza n. 367

del 1991;

che non sono stati prospettati profili nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge

regionale siciliana 5 settembre 1990, n. 35 (Istituzione e disciplina

del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate),

sollevata in riferimento all'art. 17 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n.

455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), dal

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata

di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1991:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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