Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/2001

Altra decisione · depositata il 28/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della

delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. VII/25 del

15 settembre 2000, recante "Proposta di indizione di referendum

consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di

sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale,

alla Regione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 1 dicembre 2000, depositato in cancelleria il

5 successivo e iscritto al n. 56 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei Ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per

la Regione Lombardia. Ritenuto che con ricorso depositato il

5 dicembre 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lombardia, in

relazione alla deliberazione del Consiglio regionale del 15 settembre

2000, n. VII/25 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia n. 40 del 2 ottobre 2000), recante "Proposta di indizione

di referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni statali

in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di

polizia locale, alla Regione";

che, ad avviso del ricorrente, il Consiglio regionale

lombardo, senza tenere conto di quanto statuito nella sentenza n. 470

del 1992 della Corte costituzionale, ha deliberato di indire un

referendum consultivo, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste

elettorali dei comuni della Regione Lombardia, per l'espressione del

voto su un quesito che non concerne un provvedimento di competenza

del medesimo Consiglio regionale, bensì attiene all'esercizio, da

parte di quest'ultimo, della "facoltà di presentare alle Camere una

proposta di legge di "revisione della Costituzione" della

Repubblica";

che l'illegittimità e il carattere invasivo della delibera

regionale risulterebbero ancor più chiari - prosegue il ricorrente -

dopo la pronuncia n. 496 del 2000 della Corte costituzionale, nella

quale, affrontando il profilo della posizione rispettiva del popolo e

della rappresentanza politico-parlamentare rispetto alle istanze di

revisione costituzionale, si è formulata la conclusione nel senso

della inammissibilità di una "doppia pronuncia" popolare, dapprima

di una frazione territorialmente delimitata e poi dell'intero, in

sede di procedimento di revisione costituzionale;

che agli enunciati della citata sentenza costituzionale il

Governo fa testuale richiamo, rilevando inoltre che il quesito

referendario al quale verrebbe chiamata la popolazione della Regione

Lombardia difetta dei requisiti della chiarezza e dell'omogeneità,

perché, accanto a materie che già sono largamente devolute alle

autonomie regionali, si inserisce una materia, quella della

"istruzione, anche professionale", che implicherebbe necessariamente

una revisione costituzionale (l'art. 117 della Costituzione

menzionando solo l'"istruzione artigiana e professionale"), con il

risultato di rendere oscura, per il cittadino, la "sostanza

dell'innovazione costituzionale ipotizzata e del risultato politico

perseguito";

che, assumendo la gravità e l'evidenza della lesione

arrecata alle attribuzioni statali (fumus boni iuris) e altresì

l'esigenza di impedire pregiudizievoli conseguenze o "emulazioni" di

tale iniziativa (periculum in mora), il Governo ricorrente ha

formulato istanza di sospensione dell'atto in relazione al quale è

insorto il conflitto;

che si è costituita nel giudizio per conflitto così

promosso la Regione Lombardia, affermando previa ricostruzione del

quadro statutario e legislativo in materia di referendum regionale e

facendo riferimento alle pertinenti decisioni della Corte

costituzionale: sentenze n. 256 del 1989, n. 470 del 1992 e n. 496

del 2000 che il quesito referendario proposto dal Consiglio regionale

lombardo non è passibile di censura, proprio alla stregua della

giurisprudenza costituzionale ricordata: nella delibera, infatti, da

un lato si afferma esplicitamente che le iniziative istituzionali

sono da prendersi "nel quadro dell'unità nazionale", dall'altro le

suddette iniziative non sono necessariamente legate alla

presentazione di proposte di revisione costituzionale, giacché loro

scopo è piuttosto quello della "promozione" del trasferimento delle

funzioni statali in materia di sanità, istruzione anche

professionale e polizia locale, ben potendosi trattare dunque di

iniziative legislative ordinarie ovvero di iniziative in campo

organizzativo e amministrativo, cosicché per quest'ultimo aspetto il

conflitto promosso presenterebbe carattere "virtuale";

che, sotto altro profilo, la Regione Lombardia osserva da un

lato che manca, nella delibera consiliare impugnata, il carattere

della lesività, o menomazione, di una qualsiasi tra le funzioni

dello Stato, ciò che sarebbe provato dalla mancanza, nell'atto di

impugnazione proposto dal Governo, di un chiaro parametro

costituzionale sulla cui violazione possa dirsi fondato il conflitto,

dall'altro che la stessa proposizione del conflitto rivestirebbe un

connotato "paradossale" perché incoerente con la riforma

costituzionale del Titolo V della Costituzione promossa dallo stesso

Governo, in particolare con la previsione del nuovo art. 116, terzo

comma, della Costituzione, che ammette che alle regioni ordinarie

possano essere attribuite, secondo determinate procedure, ulteriori

forme e condizioni particolari di autonomia;

che la Regione Lombardia ha concluso pertanto per una

dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza del ricorso,

previa reiezione della richiesta sospensiva;

che hanno successivamente depositato memorie sia l'Avvocatura

generale dello Stato, per il ricorrente Presidente del Consiglio dei

ministri, sia la difesa della Regione Lombardia, ribadendo e

ulteriormente argomentando le rispettive conclusioni;

che con ordinanza n. 102 del 2001 questa Corte ha rigettato

l'istanza incidentale di sospensione della delibera consiliare

impugnata;

che in data 6 novembre 2001 l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato atto con il quale, su conforme deliberazione del 31

ottobre 2001 del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare

al ricorso;

che all'udienza pubblica del 20 novembre 2001 la difesa della

Regione Lombardia ha formulato la propria adesione alla rinuncia,

contestualmente allegando la deliberazione del 16 novembre 2001 con

la quale la Giunta regionale lombarda, preso atto "dell'abbandono da

parte del Presidente del Consiglio dei ministri della controversia",

ha autorizzato la difesa a porre in essere i conseguenti adempimenti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la

rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della

controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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