Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

secondo, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della

Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 24 aprile 1989,

depositato in cancelleria il 3 maggio 1989 ed iscritto al n. 29 del

registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso

notificato il 24 aprile 1989 e depositato il 3 maggio 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego), per violazione degli artt.

4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31

gennaio 1963, n. 1);

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, non è

stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del

decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia

di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe,

dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per violazione degli artt. 4, n.

1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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