Corte costituzionale

Ordinanza n. 443/2002

Altra decisione · depositata il 07/11/2002 · relatore Ugo De Siervo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste 4 dicembre 2001, n. 37, recante «Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2002, depositato in cancelleria il 6 marzo 2002 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2002 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste.

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste 4 dicembre 2001, n. 37, recante «Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7»;

che le disposizioni della legge regionale sono denunciate in ragione del ritenuto contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione;

che il ricorrente, evidenziando come la normativa impugnata preveda il trasferimento di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nei ruoli regionali senza il consenso dell'amministrazione di appartenenza, ritiene che tale disposto desti “insuperabile perplessità”, in quanto contrastante con i suddetti parametri costituzionali;

che la Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto, con memoria del 26 marzo 2002, che il ricorso sia dichiarato inammissibile sotto molteplici profili e comunque infondato nel merito;

che, con memoria depositata il 23 settembre 2002, la Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste ha fatto presente che, successivamente alla proposizione del ricorso ed «al fine di evitare di creare, nell'attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, una situazione di incertezza giuridica», si è deciso di non dare attuazione alla normativa impugnata, nelle more dell'approvazione e dell'entrata in vigore di un disegno di legge regionale modificativo di quest'ultima, e tale da superare le censure proposte dal Presidente del Consiglio;

che tale disegno di legge è stato approvato e promulgato come legge 20 maggio 2002, n. 5, recante «Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37 (Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)»;

che sulla base di tali premesse la Regione resistente, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, ritiene che sia cessata la materia del contendere;

che, nel corso dell'udienza pubblica, anche il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Considerato che quanto sopra evidenziato integra un mutamento del quadro normativo, attinente alle norme regionali oggetto di censura da parte del Governo, tale da incidere radicalmente sui termini della sollevata questione, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronunzia della Corte (si veda ordinanza n. 347 del 2001);

che, in siffatta situazione, è opportuno dichiarare, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste 4 dicembre 2001, n. 37, recante «Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7», sollevata con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in epigrafe indicato.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:2002:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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