Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/02/1983 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

citata

  • art. 1d.l. 12/1977
  • art. 1-bisd.l. 12/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del referendum

abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norme

per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito in legge

31 marzo 1977, n. 91, nei confronti del Presidente del Consiglio dei

ministri in relazione all'atto con cui il Governo della Repubblica ha

posto la questione di fiducia nell'approvazione del disegno di legge

A.S. 1830 (Disciplina del trattamento di fine rapporto), giudizio

iscritto al n. 27 r.a.c..

Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli

artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per

l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con

modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, ha, con ricorso

depositato presso la Cancelleria della Corte il 31 maggio 1982,

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Governo, in

relazione all'atto con cui quest'organo ha posto la questione di

fiducia sul mantenimento dell'intero articolato del disegno di legge

(A.S. 1830) recante "la disciplina del trattamento di fine rapporto",

prima della relativa votazione nella Camera dei Deputati;

che i ricorrenti assumono la loro legittimazione a promuovere il

conflitto di attribuzione e la legittimazione passiva dell'organo, nei

confronti del quale è prodotto il ricorso;

che, quanto al profilo oggettivo della prospettata controversia, si

deduce che l'anzidetto disegno di legge prevede l'abrogazione della

normativa oggetto del referendum promosso dai ricorrenti e già

indetto, al termine dei prescritti adempimenti procedurali, dal

Presidente della Repubblica; il disegno in questione, si soggiunge, era

stato approvato dal Senato della Repubblica il 24 aprile 1982:

trasmesso alla Camera, esso veniva modificato con l'accorpare la

materia in soli cinque articoli, votato nella nuova stesura

dall'assemblea il 25 maggio, previa la lamentata posizione della

questione di fiducia su tutti gli articoli del testo e nuovamente

trasmesso al Senato, che lo ha definitivamente approvato, il 25 maggio

1982; e si conclude che l'avere il Governo, nelle circostanze testé

richiamate, posto la questione di fiducia, implichi una grave e

concreta turbativa della procedura referendaria in corso, con il

risultato di ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite ai

ricorrenti: ciò sull'assunto che la facoltà di porre la questione di

fiducia ai sensi dell'art. 116. 2 del regolamento della Camera dei

deputati fosse, nel caso in esame, preclusa al Governo, trattandosi di

materia sottratta all'indirizzo politico, del quale detto organo

risponde al Parlamento, appunto in quanto riservato, mediante la

richiesta e la conseguente indizione del referendum abrogativo, al

diretto intervento del corpo elettorale;

ritenuto che pertanto si chiede alla Corte di annullare l'atto con

il quale il Governo ha posto, nella situazione della specie, la

questione di fiducia, ed il successivo voto della Carnera dei deputati;

considerato che la Corte è chiamata in questa fase a delibare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista

la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua

competenza, rimanendo inpregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, anche su questo

punto, istanze ed eccezioni; che secondo la giurisprudenza di questa

Corte occorre al riguardo verificare se concorrano i requisiti di

ordine soggettivo e oggettivo prescritti dal comma primo dell'art. 37

della legge n. 87 del 1953: e cioè, se il conflitto sorga fra gli

organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere

cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni,

determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali;

considerato che difetta la materia della controversia che si

vorrebbe instaurare in questa sede, data - a prescindere da ogni altro

rilievo - la palese inidoneità dell'atto impugnato a ledere sotto

qualsivoglia riguardo la sfera dei ricorrenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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