Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pietroletti Glauco, Pallicca Davide e

Calderisi Giuseppe in nome e per conto del Comitato promotore del

referendum abrogativo della legge 22 maggio 1975, n. 152, quale

rappresentante dei firmatari della relativa richiesta, pervenuto in

cancelleria il 7 gennaio 1978 ed iscritto al n. 9 del registro 1978,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza

dell'Ufficio centrale per il referendum depositata nella cancelleria

della Corte di cassazione il 6 dicembre 1977, con la quale è stata

dichiarata legittima la richiesta di referendum popolare sul quesito

così modificato: "volete voi che sia abrogata la legge 22 maggio 1975,

n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad

eccezione dell'art. 5 (sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto

1977, n. 533)?".

Vista l'ordinanza emessa da questa Corte il 2 marzo 1978, n. 17

sulla ammissibilità del conflitto di cui in epigrafe.

Vista la regolarità delle notificazioni e del successivo deposito

del ricorso in cancelleria;

udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 1978 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito l'avv. Franco Casamassima per Pietroletti Glauco, Pallicca

Davide e Calderisi Giuseppe.

Ritenuto che, secondo l'assunto dei ricorrenti, l'Ufficio centrale

per il referendum della Corte di cassazione dichiarando legittima, con

ordinanza 6 dicembre 1977, la richiesta di referendum per l'abrogazione

della legge 22 maggio 1975, n. 152, con espressa eccettuazione

dell'art. 5, in quanto abrogato perché integralmente sostituito

dall'art. 2 della successiva legge 8 agosto 1977, n. 533, avrebbe

illegittimamente leso la competenza attribuita ai firmatari della

richiesta di referendum in ordine alla formulazione definitiva del

quesito da proporre al corpo elettorale;

che conseguentemente si chiede a questa Corte di dichiarare che

"all'Ufficio centrale per il referendum non è attribuito dall'art. 39

della legge 25 maggio 1970, n. 352, il potere di disporre la cessazione

delle operazioni del referendum relative alle norme comuni contenute

prima nella disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 152 del 1975,

ed ora formalmente inserite nella disposizione di cui all'art. 2 della

legge n. 533 del 1977".

Considerato che l'art. 39 della legge n. 352 del 1970, disponendo:

"se la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni

di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio

centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non

hanno più corso", non distingue ai fini della pronuncia di detto

Ufficio tra le diverse ipotesi di abrogazione previste dall'art. 15

delle disposizioni sulla legge in generale; e con ciò stesso può dar

luogo ad applicazioni lesive delle attribuzioni costituzionalmente

riconosciute ai firmatari delle richieste di referendum, i quali

debbono essere adeguatamente tutelati dalla legge che determina le

modalità di attuazione di questo istituto di democrazia diretta.

Che conseguentemente non appare manifestamente infondata, in

riferimento all'art. 75 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970,

nella parte in cui prevede che il blocco delle operazioni referendarie

si produca anche quando la sopravvenuta norma abrogativa sia

accompagnata dalla emanazione di altra normativa che regoli la stessa

materia apportando solo innovazioni formali o di dettaglio, senza

modificare né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti,

né i principi ispiratori della complessiva disciplina sottoposta a

referendum.

Che non sussiste dubbio sulla rilevanza di detta questione ai fini

della decisione di questa Corte sul sollevato conflitto, dovendosi

stabilire se nel caso di specie l'Ufficio centrale per il referendum,

dichiarando cessate, in applicazione appunto dell'art. 39 della legge

n. 352 del 1970, le operazioni del referendum relative alla

disposizione dell'art. 5 della legge n. 152 del 1975, sostituita da

quella dell'art. 2 della successiva legge n. 533 del 1977, abbia leso

le attribuzioni costituzionalmente garantite agli elettori, in numero

non inferiore a 500.000, firmatari della richiesta di referendum per

l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Che pertanto la Corte deve sollevare di ufficio la questione di

legittimità costituzionale sopra formulata, sospendendo il presente

giudizio e rinviando ogni sua definitiva pronuncia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni definitiva decisione in merito al ricorso per

conflitto di attribuzione;

visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1

e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento all'art. 75 Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 25

maggio 1970, n. 352, nei termini di cui in motivazione;

sospende il giudizio, e dispone che, a cura della cancelleria, la

presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei

ministri, ai ricorrenti e all'Ufficio centrale per il referendum presso

la Corte di cassazione e comunicata ai Presidenti delle due Camere;

ordina che gli atti del giudizio siano restituiti alla cancelleria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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