Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/12/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8,

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 18

luglio 1998 dal Presidente del Tribunale di Locri sull'istanza

proposta dal Sindaco del comune di Brancaleone, iscritta al n. 847

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Locri, richiesto dal

Sindaco del comune di Brancaleone di nominare cinque presidenti di

collegio arbitrale di disciplina destinati ad operare a rotazione,

con ordinanza emessa il 18 luglio 1998 ha sollevato, in riferimento

agli artt. 76 e 108 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.

421), il quale prevede, nel penultimo periodo, che in mancanza di

accordo tra i rappresentanti dell'amministrazione ed i rappresentanti

dei dipendenti, l'amministrazione richiede la nomina dei cinque

presidenti del collegio arbitrale di disciplina al presidente del

tribunale del luogo in cui siede il collegio;

che il Presidente del Tribunale ritiene di essere legittimato a

sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto

organo dell'autorità giudiziaria chiamato ad adottare una

deliberazione super partes e considera la disposizione denunciata in

contrasto: a) con l'art. 76 della Costituzione, perché la funzione

legislativa sarebbe stata esercitata da parte del Governo al di fuori

dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega concessa dal

Parlamento con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 per la

razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di

pubblico impiego; b) con l'indipendenza del giudice garantita

dall'art. 108 della Costituzione, che potrebbe essere lesa

dall'attribuzione al presidente del tribunale di un compito di natura

politico-amministrativa;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile, perché il provvedimento di nomina, previsto dalla

norma denunciata, è da qualificare atto amministrativo, sicché, in

assenza di un giudizio, non potrebbe essere sollevata la questione di

legittimità costituzionale, la quale, comunque, nel merito sarebbe

infondata, giacché i principi della delega legislativa prevedono che

i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici siano

ricondotti alla disciplina del diritto civile (art. 2, lettera a)

della legge n. 421 del 1992), alla quale si ispirerebbe la regola

della nomina dei presidenti dei collegi arbitrali da parte del

presidente del tribunale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è

stata sollevata dal presidente del tribunale chiamato a provvedere

alla nomina di estranei alla amministrazione, destinati a presiedere,

a rotazione, il collegio arbitrale di disciplina per i dipendenti del

comune richiedente;

che le questioni incidentali di legittimità costituzionale

possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un

giudizio del quale lo stesso giudice sia investito e non quando egli

deve compiere atti non giurisdizionali (art. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87);

che la designazione dei nominativi da inserire nell'elenco di

coloro che potranno essere chiamati a comporre i collegi arbitrali di

disciplina, con funzioni di presidente, pur rimessa, in mancanza di

accordo tra le parti, ad un soggetto imparziale, quale è il

presidente del tribunale, riguarda l'organizzazione di un collegio

destinato a decidere in merito ad una sanzione disciplinare

nell'ambito del rapporto di pubblico impiego; decisione in ordine

alla quale potrà, successivamente, essere esperita la tutela

giurisdizionale;

che il provvedimento richiesto al presidente del tribunale - il

quale, in ragione del suo ufficio, è titolare di funzioni non solo

giurisdizionali, ma anche organizzative ed amministrative - non

costituisce esercizio della giurisdizione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale non è

stata sollevata nel corso di un giudizio, sicché manca uno dei

presupposti necessari per l'instaurazione di un giudizio incidentale

di legittimità costituzionale (cfr. sentenze n. 492 del 1991 e n.

212 del 1997; ordinanza n. 33 del 1991).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt.

76 e 108 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Locri

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:437 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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