Corte costituzionale

Ordinanza n. 435/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge

regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo

degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art.

2 della legge regionale siciliana 21 febbraio 1976 n. 1, in

riferimento all'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione

siciliana (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché agli artt. 97,

primo e terzo comma, e 130 della Costituzione, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1991 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania sul

ricorso proposto da Mazzone Salvatore contro la Commissione

Provinciale di controllo di Catania ed altri, iscritta al n. 189 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16 1. a s.s dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di Catania sul

ricorso proposto da Cintolo Franco ed altri contro la Commissione

provinciale di controllo di Ragusa ed altri, iscritta al n. 252 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20 1. a s.s dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento della Regione Sicilia;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per Sicilia -

sezione di Catania, I sez., nel corso del giudizio proposto da

Mazzone Salvatore contro la Commissione provinciale di controllo di

Catania ed altri per l'annullamento delle due decisioni con le quali

tale Commissione aveva annullato altrettante decisioni del Comitato

di gestione dell'USL n. 30 di Palagonia relative al mantenimento in

servizio del ricorrente oltre il 65° anno di età, fino al

raggiungimento del massimo periodo contributivo e comunque non oltre

il 70° anno di età, con ordinanza del 10 aprile 1991 (pervenuta a

questa Corte il 31 marzo 1992, iscritta al R.O. n. 189 del 1992), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della

legge regionale 15 marzo 1963, n.16 (Ordinamento amministrativo degli

enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art. 2

della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1;

che, secondo il remittente, le norme impugnate violerebbero

l'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L.

cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché gli artt. 97, primo e terzo

comma, e 130 della Costituzione, sia in quanto attribuiscono

all'Assemblea regionale siciliana - che è, secondo lo Statuto,

organo esclusivamente legislativo - il potere di nomina dei

componenti della Commissione di controllo, sia in quanto, nel

disciplinare la composizione dello stesso organo di controllo, non ne

garantirebbero idoneamente il carattere tecnico;

che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -

sezione di Catania, II sez., nel giudizio proposto da Cintolo Franco

ed altri contro la Commissione provinciale di controllo di Ragusa, il

Comune di Ragusa ed altro per l'annullamento di una delibera della

Giunta municipale di Ragusa e di due delibere della suddetta

Commissione provinciale di controllo, relative all'indizione di

concorsi interni riservati, con ordinanza del 10 ottobre 1991

(pervenuta a questa Corte il 28 aprile 1992, iscritta al R.O. n. 252

del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 30 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

che, secondo il remittente, sarebbero violati l'art. 20, primo

comma, dello Statuto regionale siciliano nonché gli artt. 97, primo

e terzo comma, e 130 della Costituzione per le stesse ragioni di cui

alla precedente ordinanza n. 189 del 1992, che viene espressamente

richiamata;

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in

subordine, infondate;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con

un'unica pronuncia in quanto prospettano questioni uguali;

che nell'ordinanza n. 189 del 1992, dopo aver esaminato nel

merito i motivi del ricorso sottoposto al suo giudizio ed aver

riconosciuto la fondatezza di uno di essi, il Tribunale

amministrativo ha omesso di pronunciare il conseguente annullamento

dell'atto impugnato deducendo che ciò avrebbe comportato, in sede di

eventuale rinnovazione dell'atto censurato, l'applicazione dell'art.

30 della legge regionale n. 16 del 1963, che viene sospettato di

illegittimità costituzionale;

che la questione risulta, pertanto, sollevata in via ipotetica

in riferimento ad eventuali atti futuri e dopo avere anticipato la

decisione di merito;

che uguali considerazioni devono essere fatte in ordine alla

ordinanza n. 252 del 1992, emanata dopo che con separata sentenza

erano già stati compiutamente esaminati e decisi i motivi del

ricorso;

che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili per assoluto difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge

regionale siciliana 15 marzo 1963, n.16 (Ordinamento amministrativo

degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art.

2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, in riferimento

all'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L.

cost. 26 febbraio 1948, n. 2) nonché agli artt. 97, primo e terzo

comma, e 130 della Costituzione, sollevate dal Tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania, sezioni

I e II, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari